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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20714/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Con sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a uno degli imputati la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa e all'altro la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.500 di multa, in relazione ai reati di lesioni personali gravi, porto di arma clandestina e, per uno solo, anche violenza privata, commessi il 18 aprile 2023. Uno dei ricorrenti deduceva vizio di motivazione e erroneo calcolo della pena, lamentando anche l'omessa prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. L'altro deduceva violazione di legge per omesso assorbimento dei reati previsti dalla legge n. 895/1967 nel reato di cui all'art. 23 della legge n. 110/1975. La Corte ha esaminato i ricorsi alla luce dei limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che il primo motivo riguardava una censura sulla motivazione e sulla dosimetria della pena, estranea ai casi consentiti; il secondo era infondato perché l'imputazione contestava separatamente detenzione e porto di arma clandestina con richiamo espresso all'art. 23 della legge n. 110/1975, e comunque gli eventuali reati della legge n. 895/1967 risultano assorbiti solo nei reati di detenzione e porto dell'arma clandestina, ma restano autonomi tra loro e possono essere posti in continuazione; non emergeva, inoltre, una qualificazione giuridica manifestamente eccentrica rispetto al capo d'imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il ricorso dell'imputato che contestava la pena fosse fuori dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la censura sulla motivazione e sul bilanciamento delle circostanze non attiene né alla volontà dell'imputato, né alla correlazione tra richiesta e sentenza, né all'illegalità della pena. Ha inoltre affermato che il ricorso dell'altro imputato era manifestamente infondato, poiché la sentenza non presentava una erronea qualificazione giuridica del fatto nei termini richiesti dalla norma e, in ogni caso, non risultava dal provvedimento una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    la decisione impugnata è una sentenza di patteggiamento, soggetta ai limiti speciali di ricorribilità

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    nei confronti delle sentenze ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per questi motivi tassativi

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • legge n. 103/2017

    novella introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ha ristretto l'ambito di ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento

  • legge n. 110/1975, art. 23, commi 1, 3 e 4

    nell'imputazione erano contestati separatamente detenzione e porto di arma clandestina

  • legge n. 895/1967, artt. 2, 4 e 7

    i reati previsti da tali norme sono assorbiti dai reati di detenzione e porto di arma clandestina, ma l'eventuale errore non risultava censurabile nei limiti del ricorso

  • art. 23 legge n. 110/1975

    la Corte ribadisce che la sua contestazione separata rende non configurabile l'assorbimento invocato nei termini dedotti

  • art. 1, comma 50, legge n. 103/2017

    disposizione che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca

    ha affermato l'assorbimento dei reati della legge n. 895/1967 nei reati di detenzione e porto di arma clandestina

  • Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021

    ha ritenuto autonomi i reati e la loro corretta collocazione in continuazione tra loro

  • Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019

    ha limitato il ricorso per cassazione, in tema di patteggiamento, ai casi di qualificazione giuridica palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022

    ha confermato il principio secondo cui non sono deducibili errori valutativi in diritto non evidenti dal testo del provvedimento impugnato

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione la sola doglianza sulla motivazione del giudice in ordine al computo della pena o al bilanciamento delle circostanze, se la pena applicata rientra nel limite legale e la decisione è conforme alla volontà espressa dalle parti.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando la qualificazione sia manifestamente ed evidentemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; non sono ammissibili contestazioni che richiedano una mera rivalutazione in diritto non immediatamente desumibile dal provvedimento.
  • In tema di armi, l'assorbimento dei reati previsti dalla legge n. 895/1967 nei reati di detenzione e porto di arma clandestina non consente, di per sé, di dedurre in cassazione un errore non manifesto nella qualificazione del fatto se il capo di imputazione descrive separatamente le condotte e il provvedimento non evidenzia l'asserito errore.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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