Sentenza del 24/08/2022 n. 25190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su istanza di rimborso delle tasse di concessione governativa relative a servizi di telefonia mobile in abbonamento per gli anni 2008-2011. La contribuente contestava l'applicabilità della tassa sostenendo che per i telefoni cellulari non è previsto alcun provvedimento amministrativo di autorizzazione (presupposto della voce di tariffa), che il quadro normativo nazionale e comunitario e il Codice delle comunicazioni elettroniche avrebbero reso obsoleta o incompatibile l'applicazione del tributo e che la tassazione collegata all'abbonamento creava ingiustificate disparità rispetto agli utenti con schede prepagate; chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in ragione della rinuncia dichiarata dalla ricorrente ma non validamente perfezionata nei confronti della parte avversa (mancata notificazione/sottoscrizione ai sensi dell'art. 390 c.p.c.). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 1.800 oltre spese prenotate a debito). Inoltre è stato disposto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1 e art. 21 della Tariffa allegata
Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
La Corte e i giudici di merito hanno ritenuto che la voce di tariffa comprenda anche l'utilizzo di telefoni cellulari in abbonamento e costituisca presupposto impositivo valido per la tassa di concessione governativa.
D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, conv. in L. n. 50 del 2014
Norma di interpretazione autentica che esenta i non udenti dal pagamento del tributo; la Corte l'ha considerata conferma della debenza del tributo per gli altri soggetti, anziché abrogazione.
D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), artt. 2 e 219
Il giudice ha ritenuto che il Codice non abbia abrogato la tassa e che le previsioni del Codice (compresa la clausola di non incremento di oneri a carico dello Stato) non ostino all'applicazione dell'imposta nella forma contestata.
D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318 e D.M. 13 febbraio 1990, artt. 1, 2 e 3
Richiamate dalla ricorrente per sostenere la necessità di un provvedimento autorizzativo come presupposto della tassa; i giudici hanno ritenuto infondata la tesi che l'assenza di un'autorizzazione amministrativa renda inapplicabile la tassa.
Direttiva 1999/5/CE e ulteriori direttive comunitarie (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE)
Le questioni di compatibilità comunitaria erano state sollevate e la Corte di Giustizia si è pronunciata nella causa C-416/14; i giudici nazionali non hanno ritenuto tali direttive ostative all'applicazione dell'imposta nella specie.
Richiesto per valutare la validità della rinuncia: la Corte ha ritenuto che la rinuncia non avesse i requisiti richiesti (mancata notificazione e accettazione dalla controparte) e quindi non potesse estinguere il processo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso soccombente opera solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non in caso di rinuncia; pertanto ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- La voce di tariffa dell'art. 21 del D.P.R. 641/1972 può essere interpretata in senso ampio comprendendo l'uso di apparecchiature terminali radiomobili (telefoni cellulari) e quindi la tassa di concessione governativa può rimanere dovuta anche in assenza di un provvedimento autorizzativo formale.
- Una norma interpretativa/agevolativa che esenta una specifica categoria (es. non udenti) viene considerata dalla giurisprudenza come conferma della regola generale, non come abrogazione implicità dell'imposizione per gli altri soggetti.
- Le eccezioni di incompatibilità con il Codice delle comunicazioni elettroniche o con direttive comunitarie devono essere valutate con riferimento anche alle pronunce della Corte di Giustizia; una pronuncia comunitaria sfavorevole al ricorrente può ridurre l'efficacia del rilievo nazionale.
- Le questioni di legittimità costituzionale (disparità tra abbonamento e prepagata) devono essere sollevate tempestivamente e con argomentazione puntuale; tuttavia l'esito dipende dalla valutazione del giudice sulla ragionevolezza della distinzione e dall'eventuale intervento normativo o comunitario.
- Proceduralmente, la rinuncia al processo o all'impugnazione deve rispettare i requisiti dell'art. 390 c.p.c. (notifica e accettazione dell'altra parte quando richiesto); la mancata perfezione della rinuncia può comportare inammissibilità del gravame e condanna alle spese per il rinunciante.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto in caso di soccombenza si applica restrittivamente solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e non in caso di rinuncia valida.
- Prima di invocare rimedi comunitari (art. 267 TFEU) conviene verificare se la Corte di Giustizia si è già pronunciata su questioni analoghe, perché una pronuncia precedente può influenzare la strategia processuale e l'interesse al giudizio.
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