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Sentenza

Sentenza del 24/08/2022 n. 25192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificava avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005 contestando indebita deduzione di costi, indebita detrazione IVA e partecipazione a frodi carosello con fatture da società 'cartiere' (AUTOVADESE, VADESE AUTO, QUEEN CAR, DORA CAR, ecc.). La contribuente deduceva la regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e l'inapplicabilità dell'art.60-bis DPR 633/1972 (entrato in vigore 1/1/2005). La CTP respingeva il ricorso; la CTR invece accoglieva l'appello della M. basandosi su modelli F24 prodotti in appello, dichiarazioni di un gestore e prospetti di prezzo. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo che la CTR aveva scavalcato l'onere della prova a suo carico (dovere di provare la conoscibilità/conoscenza della frode) e si era basata su elementi prodotti tardivamente o non decisivi; inoltre lamentava che alcuni documenti (reversale relativa ad assegno annullato) non fossero stati adeguatamente valutati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo e terzo del ricorso, ritenendo che la CTR abbia malgestito la ripartizione dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inserimento dell'operazione in una frode; nel caso la Corte ha ritenuto esistenti indizi di conoscibilità (rapporti duraturi con società cartiere, variazioni frequenti di sedi, prestanome) e ha censurato la valutazione della CTR che si era basata su modelli F24 prodotti tardivamente e su elementi neutri (congruità prezzi, regolarità formale). Ha inoltre ritenuto che la CTR non avesse esaminato adeguatamente la documentazione sulla restituzione/annullamento dell'assegno e la deducibilità di specifici costi, per cui tali profili devono essere riesaminati. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione Regionale dell'Abruzzo (sezione distaccata di Pescara) in diversa composizione, con disposizione di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Riferimento al regime delle presumptions e alla prova; la Corte richiama regole sulla prova e la possibilità di utilizzare presunzioni per dimostrare la conoscenza/conoscibilità della frode.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della ripartizione dell'onere della prova; la Corte sottolinea che l'amministrazione ha l'onere di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode, poi incombe al contribuente provare di aver adottato la diligenza richiesta.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Fondamento giurisdizionale per il motivo di cassazione (violazione di norme processuali/di diritto) evocato dall'Agenzia.

  • D.P.R. 633/1972, art. 60-bis

    Norma sulla responsabilità solidale del cessionario nel versamento dell'IVA; richiamata in fatto ma ritenuta inapplicabile alle operazioni anteriori al 1/1/2005.

  • D.P.R. 917/1986, art. 109

    Norma richiamata dall'Agenzia in relazione al disconoscimento della deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto comunque che la CTR abbia dovuto esaminare meglio la documentazione probatoria relativa ai costi contestati.

  • Giurisprudenza comunitaria e di legittimità (Corte di Giustizia UE, Cass.)

    Corte Giust. 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 gennaio 2013, C-642/11; Cass. 20/07/2020, n.15369; Cass. 12/05/2011, n.10414; Cass. 19/12/2019, n.33915

    La giurisprudenza UE e della Cassazione impone che il diniego della detrazione IVA sia motivato da prova della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; la congruità formale dei documenti non è sufficiente per escludere la frode.

Massime di principio

  • In materia IVA, se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello, spetta all'Erario provare che il cessionario era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della frode sulla base di elementi oggettivi e specifici.
  • Elementi formali (fatture regolari, congruità dei prezzi, modelli di pagamento) sono neutri o possono essere utilizzati per camuffare operazioni fittizie: non sono di per sé idonei a provare la buona fede del cessionario.
  • La prova della conoscibilità della frode può desumersi da indizi ripetuti e sistematici (rapporti duraturi con società sospette, frequenti variazioni di sede, uso di prestanome): tali indizi, se solidi, gravano sulla contabilità del contribuente.
  • Documenti prodotti tardivamente (ad es. modelli F24 prodotti solo in sede di appello) hanno scarso valore probatorio rispetto alla situazione esistente al momento della cessione; la prova deve riferirsi al momento dell'operazione.
  • Il contribuente, una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio, deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile nella scelta del fornitore (verifiche ragionevoli sulla struttura e capacità del cedente), ma non è richiesto che compia indagini investigative fuori dalla propria sfera normale di operatività.
  • Il giudice d'appello deve esaminare e valutare tutti i documenti rilevanti (es. reversali, annullamenti di assegni) prima di esprimere giudizi sulla deducibilità dei costi; omissioni valutative possono giustificare la cassazione e il rinvio.

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