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Sentenza

Sentenza del 24/08/2022 n. 25193 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di imposte operate in Italia su una somma di Euro 99.000,00 percepita a titolo di incentivo all'esodo concordato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'Agenzia aveva rimborsato la quota riferibile al periodo lavorato in Francia (61 mesi) ma aveva negato il rimborso per la parte riferibile ai periodi lavorati in Italia (24 mesi) ritenendo applicabile l'art. 15 della Convenzione Italia-Francia (redditi da lavoro dipendente). La contribuente sosteneva invece che l'indennità avesse natura indennitaria o assimilabile a pensione e quindi dovesse rientrare nell'art. 18 della Convenzione (pensioni e remunerazioni analoghe), imponibile solo nello Stato di residenza (Francia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di D.C. ritenendo che l'incentivo all'esodo costituisca una corrispettivo erogato dal datore di lavoro in cambio del consenso del lavoratore alla cessazione anticipata del rapporto e, quindi, rientri nella categoria dei salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe disciplinate dall'art. 15 della Convenzione Italia-Francia. Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate nell'applicare la normativa convenzionale e la tassazione separata prevista in Italia per la parte imponibile secondo i presupposti convenzionali. La Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Francia 7.1.1992 (rat. L. n.20/1992) - Art. 15 (Lavoro subordinato)

    I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

    La Corte ha ritenuto che l'incentivo all'esodo costituisca una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro e quindi rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 15; la tassazione segue le regole previste per i redditi da lavoro dipendente (con possibilità di tassazione nello Stato in cui l'attività è svolta, salvo condizioni convenzionali contrarie).

  • Convenzione Italia-Francia 7.1.1992 (rat. L. n.20/1992) - Art. 18 (Pensioni)

    Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

    La Corte ha escluso l'applicazione di tale articolo all'incentivo all'esodo perché tale indennità non è stata qualificata come pensione o remunerazione analoghe ma come corrispettivo collegato al rapporto di lavoro (quindi rientrante in art. 15).

  • L. n.153/1969, art. 12, comma 4, lett. b)

    richiamata quale base normativa per l'incentivo all'esodo erogato

    La transazione sindacale era stata formalmente collegata all'incentivo previsto dalla normativa nazionale di settore, che ha formato la causa economica della somma erogata.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 16, comma 1, lett. a) e art. 48, comma 2

    richiamati in sentenza a fini interpretativi della natura fiscale delle somme (tassazione separata e esclusione come 'sussidi occasionali')

    La giurisprudenza della Corte ha usato il TUIR per confermare che gli incentivi all'esodo hanno natura di reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione separata e non possono essere qualificati come sussidi occasionali esenti.

Massime di principio

  • L'incentivo all'esodo concordato con il datore di lavoro per ottenere il consenso alla cessazione anticipata del rapporto ha natura di corrispettivo e quindi, in linea con il modello OCSE, rientra tra i redditi da lavoro dipendente disciplinati dall'art. 15 delle convenzioni bilaterali.
  • L'art. 18 (pensioni e remunerazioni analoghe) non trova applicazione agli incentivi all'esodo salvo che la somma abbia effettivamente natura pensionistica o derivi da un regime previdenziale; la qualificazione sostanziale della somma è decisiva.
  • Quando il periodo lavorativo è svolto in più Stati, la tassazione convenzionale va ripartita secondo le regole della convenzione (es.: proporzione dei periodi prestati), e il contribuente può ottenere rimborso per la parte indebitamente trattenuta dallo Stato in cui la convenzione non prevede tassazione.
  • Per valutare chi ha diritto di tassare è necessario verificare: residenza del percettore, luogo in cui l'attività è stata svolta, identità e residenza del datore di lavoro, e chi sostiene l'onere della retribuzione (criteri indicati nelle convenzioni in base al modello OCSE).
  • In contenziosi simili è utile documentare dettagliatamente periodi di lavoro per Stato, il testo della transazione/accordo, e la natura giuridica dell'erogazione, poiché la qualificazione sostanziale influenza l'articolo convenzionale applicabile e l'onere fiscale.

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