Sentenza del 24/08/2022 n. 25194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell'Agenzia, all'istanza presentata dalla società ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 per la disapplicazione dei minimi imponibili previsti dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, in quanto la società dichiarava l'impossibilità di conseguire i ricavi/minimi. L'Agenzia rigettò l'istanza; la società impugnò e ottenne accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in particolare, l'errata individuazione della competenza territoriale (sosteneva che l'atto fosse stato emesso dalla Direzione regionale e quindi la CTP competente fosse quella di Torino), la illegittima qualificazione della risposta ad interpello antielusivo come atto impugnabile, carenze probatorie e vizi di motivazione in ordine alla disapplicazione dei minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (pregiudiziale) relativo alla competenza territoriale. Ha ritenuto che, essendo l'atto stato emesso dalla Direzione regionale dell'Agenzia, la competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede la Direzione regionale (CTP di Torino), indipendentemente dal fatto che una Direzione provinciale abbia espresso un parere nel procedimento. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per il riesame alla CTP di Torino; gli altri motivi sono stati assorbiti e non esaminati.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4
L'art. 4 individua la competenza territoriale del giudice tributario con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato; va letto alla luce della riorganizzazione (D.Lgs. 300/1999): se l'atto è emesso da una Direzione regionale, la CTP competente è quella nel cui territorio ha sede quella Direzione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamato per spiegare l'assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria e la diversa collocazione delle Agenzie fiscali, utile per determinare quale ufficio abbia 'emesso' l'atto.
D.P.R. 22 maggio 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
Norma sul procedimento di interpello antielusivo; nel caso concreto il diniego fosse stato adottato sulla base di tale procedura. La Corte non ha risolto in via definitiva l'annosa questione dell'autonoma impugnabilità della risposta in quanto ha deciso il ricorso per ragione pregiudiziale.
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Norma che prevede minimi imponibili (presunzioni dei ricavi). Nel merito i giudici di merito avevano ritenuto possibile la disapplicazione per comprovata impossibilità a conseguire i minimi; la Cassazione non ha esaminato la questione di merito essendosi pronunciata sulla competenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Norma citata nel ricorso; la decisione di merito sui profili sostanziali non è stata affrontata dalla Cassazione.
Norme processuali richiamate (art. 100 c.p.c., artt. 132, 156 c.p.c., art. 19 cod. proc. trib., ecc.)
Richieste dalla ricorrente in ordine a presunte nullità, carenze motivazionali e questioni di impugnabilità: la Corte ha ritenuto la materia assorbita dalla decisione sul primo motivo e pertanto non ha deciso sui profili sostanziali e di validità delle motivazioni.
Massime di principio
- Per determinare la competenza territoriale in materia tributaria occorre individuare l'ufficio che formalmente ha adottato l'atto impugnato: se l'atto è emanato da una Direzione regionale, il giudice competente è la CTP dove ha sede tale Direzione e non la CTP del luogo in cui ha sede un ufficio provinciale che abbia soltanto partecipato al procedimento.
- La mera partecipazione o il rilascio di un parere da parte di una Direzione provinciale non trasferisce la titolarità dell'atto né la competenza territoriale a favore della provincia del parere.
- In caso di diniego a una istanza di disapplicazione dei minimi antielusivi (interpello antielusivo), è prudente impugnare l'atto davanti alla CTP del luogo in cui ha sede l'ufficio che formalmente ha emesso il provvedimento, osservando i termini di riassunzione in caso di cassazione per incompetenza.
- Quando si chiede la disapplicazione dei minimi imponibili è essenziale predisporre documentazione oggettiva e dettagliata che dimostri l'impossibilità di conseguire i ricavi/minimi (stato di liquidazione, bilanci, flussi finanziari, documentazione che provi l'interruzione dell'attività), poiché su tali elementi verterà l'esame di merito se il giudice di merito competente lo valuterà.
- Se la questione processuale (es. competenza territoriale) viene sollevata e accolta, il merito verrà riesaminato dal giudice territorialmente competente; pertanto, valutare attentamente il luogo di proposizione dell'impugnazione per evitare spese e ritardi.
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