Sentenza del 24/08/2022 n. 3366 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo all'atto di compravendita di porzione di fabbricato con area annessa: l'Ufficio negava l'agevolazione "prima casa" per l'area annessa ritenendola esclusa perché ha autonoma individuazione catastale (assenza di "graffatura"). Il ricorrente sosteneva invece che ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi di pertinenzialità ex art. 817 c.c. (destinazione a servizio del fabbricato principale e volontà di vincolo di accessorietà durevole), e provava tali circostanze. L'Agenzia ha invece puntato sulla necessità della graffatura catastale come criterio decisivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado (CTP n. 524/2019) che aveva accolto il ricorso del notaio e aveva condannato l'Agenzia al rimborso (con liquidazione spese in primo grado). La CTR ha affermato che la pertinenzialità ai fini dell'agevolazione fiscale si valuta con criteri oggettivi e fattuali (effettiva destinazione al servizio e ornamento del fabbricato e volontà di vincolo di accessorietà durevole) e non può essere ridotta al solo dato formale della graffatura catastale. Nulla sulle spese in sede di appello.
Norme richiamate
art. 817 c.c.
La norma definisce la pertinenza; la Commissione interpreta che per l'applicazione fiscale dell'agevolazione "prima casa" la pertinenzialità va accertata con criteri oggettivi e soggettivi (destinazione e volontà di accessorietà durevole), non sulla base esclusiva della annotazione catastale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/2005
Citata dall'Ufficio a sostegno della tesi secondo cui la prassi amministrativa tende a valorizzare la graffatura catastale per individuare le pertinenze; la CTR però ritiene tale prassi non decisiva rispetto all'accertamento fattuale.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 32/2006
Altro atto di prassi richiamato dall'Ufficio per sostenere l'importanza degli elementi catastali nella verifica della pertinenzialità; la sentenza ne limita l'applicazione formale privilegiando la prova della destinazione effettiva.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/2013
Ulteriore documento di prassi richiamato dall'Amministrazione per sostenere il ruolo della graffatura; la CTR non lo ritiene vincolante in presenza di prova contraria fondata sui fatti.
Giurisprudenza CTR (es. sentenze 14/2016 e 5472/2019, Sez. XVII)
Precedenti della stessa Commissione che affermano il principio per cui l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali si fonda su criteri oggettivo-fattuali e non su formalismi catastali.
Massime di principio
- La qualifica di pertinenza rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali (es. "prima casa") si accerta principalmente con criteri oggettivi e fattuali: destinazione effettiva dell'area al servizio o ornamento dell'immobile principale e volontà del proprietario di creare un vincolo di accessorietà durevole.
- La presenza di autonoma individuazione catastale (assenza di "graffatura") non esclude automaticamente la pertinenzialità: la separata censizione catastale è un elemento formale che va valutato insieme alle prove di fatto.
- Se l'Amministrazione fiscale invoca la graffatura come criterio determinante, il contribuente può contrastare tale tesi mediante documenti e fatti (uso effettivo, planimetrie, atti, dichiarazioni, elementi strutturali) che dimostrino la destinazione e la volontà di accessorietà.
- Onere della prova: il contribuente che chiede l'agevolazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la pertinenzialità; se tali elementi sono prodotti e risultano convincenti, il beneficio fiscale deve essere riconosciuto anche in assenza di graffatura.
- In caso di contenzioso, è prudente documentare sia gli aspetti formali (atti, eventuale annotazione catastale) sia gli aspetti sostanziali (uso, organizzazione degli spazi, atti volontari del proprietario) per rafforzare la posizione del richiedente.
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