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Sentenza

Sentenza del 24/08/2022 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - IMU - difetto di motivazione - omessa indicazione dei riferimenti per la determinazione dell'imponibile - omessa indicazione della rendita dell'immobile - la difesa nel merito non sana il vizio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 per carenza/difetto di motivazione e vari vizi formali e di merito. In particolare la ricorrente censurava l'omessa indicazione della rendita catastale e della natura dell'immobile, l'assenza del calcolo dell'imponibile, la mancata indicazione della percentuale delle sanzioni e del calcolo degli interessi, l'omessa allegazione delle delibere comunali, la motivazione per relationem a modelli standard, la carenza del presupposto impositivo per presunta agevolazione/exenzione (art.13, comma 9‑bis D.L. 6/127/2011) e la mancata sottoscrizione autografa dell'atto.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto fondato il vizio motivazionale dell'avviso di accertamento: l'atto non indicava la rendita, la natura dell'immobile, il calcolo specifico e il motivo/interpretazione che aveva determinato l'accertamento (ossia la diversa qualificazione dell'immobile come merce vs immobilizzazione). Il Tribunale ha affermato che un modello standard non può sostituire la motivazione specifica richiesta per l'IMU e che la difesa nel merito del contribuente non sana la carenza motivazionale (ai sensi dell'art.156 c.p.c.). Poiché manca la motivazione necessaria, l'avviso è stato dichiarato nullo e l'appello della società è stato accolto; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Obbligo per l'amministrazione di indicare nei propri atti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in modo da rendere intellegibile l'iter logico‑giuridico che ha portato all'accertamento e consentire una difesa efficace.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere sanato dal comportamento difensivo della parte avversaria: la mancata motivazione dell'atto non viene sanata dal fatto che il contribuente si difenda anche nel merito.

  • art. 22 Legge 241/1990 (come richiamata dalla Legge 15/2005)

    I modelli standard non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di integrare la motivazione con le specifiche ragioni indispensabili per la chiarezza e trasparenza dell'atto amministrativo.

  • art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992

    Norma richiamata dal Comune per eccepire decadenza sull'appello telematico; nel caso concreto l'eccezione è stata ritenuta tardiva e priva di efficacia a impedire il giudizio, poiché l'atto aveva comunque consentito la costituzione del Comune.

  • D.M. 04/08/2015, art.10 (standard tecnici per il processo tributario telematico)

    Richiamato dall'Amministrazione per contestare la validità dell'appello telematico; il Collegio ha considerato la censura tardiva e non decisiva, valutando che l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo di consentire la difesa del Comune.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento IMU la motivazione deve esplicitare gli elementi necessari alla determinazione dell'imponibile: rendita catastale, natura dell'immobile, calcolo operato e motivo della violazione o diversa interpretazione normativa.
  • L'utilizzo di modelli standard non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di integrare la motivazione con riferimenti e calcoli specifici per la fattispecie concreta.
  • La carenza motivazionale dell'atto è un vizio che comporta la nullità dell'avviso e non può essere sanata dal fatto che il contribuente si difenda nel merito; il giudice non può supplire all'amministrazione conducendo l'indagine sui presupposti dell'imposta.
  • In presenza di un avviso IMU lacunoso, la strategia difensiva primaria è far valere la nullità per difetto di motivazione; se accolta, ciò impedisce l'esame del merito dell'imposizione.
  • Le eccezioni procedurali sollevate dall'Amministrazione (es. difetti tecnici dell'appello telematico, decadenze) devono essere proposte tempestivamente; tardività può determinare l'inammissibilità dell'eccezione.
  • In casi simili è utile contestare contestualmente sia la motivazione formale dell'atto sia, ove possibile, produrre prove sul merito (es. documentazione che attesta lo status dell'immobile), ma con consapevolezza che la mancanza di motivazione è autonoma causa di annullamento.

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