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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07423/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di ripetizione di indebito: il giudice di pace aveva condannato la società gestrice del servizio idrico a restituire a più utenti le somme versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue, ritenute indebitamente percepite ex art. 2033 c.c. Il Tribunale di Genova aveva confermato la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il controricorrente ha preso atto della rinuncia; gli altri intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa non richiede accettazione per produrre effetti. Di conseguenza non ha esaminato i motivi di impugnazione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della rinunciante nei soli rapporti con il controricorrente, liquidandole e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario; nulla ha disposto per gli altri intimati, rimasti contumaci in sede di legittimità. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ipotesi diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato come base della condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti anche se il destinatario non vi aderisce, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di legittimità gravano sulla parte rinunciante, salvo la regolazione dei rapporti con eventuali parti non costituite o rimaste senza difese.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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