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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09075/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa da una banca, poi in liquidazione coatta amministrativa, per far dichiarare inefficaci due atti dispositivi: un atto istitutivo di fondo patrimoniale e un atto di costituzione di vincolo di destinazione, entrambi posti in essere da un ex amministratore della banca e dai suoi familiari. La banca assumeva di essere creditrice dell'ex amministratore per pretese risarcitorie derivanti da un giudizio di responsabilità e per sanzioni amministrative Consob, deducendo che gli atti erano stati compiuti dopo il sorgere del credito e in presenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sussistenti eventus damni e scientia damni e irrilevanti le difese circa l'estraneità dell'ex amministratore ai fatti di mala gestio, la mancanza di responsabilità penale e la dedotta intestazione fiduciaria di un immobile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'amministratore senza deleghe fosse estraneo alle condotte contestate e che non fosse provata la consapevolezza del pregiudizio; con il secondo motivo hanno nuovamente denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, richiamando l'archiviazione penale disposta nei confronti dei consiglieri di amministrazione per fatti commessi da altri funzionari all'insaputa degli amministratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste formale della violazione di legge e del vizio di sussunzione, si risolveva nella mera riproposizione delle censure di merito e nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove, senza indicare in modo specifico un reale errore di sussunzione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che non erano adeguatamente censurate le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare l'affermazione secondo cui l'amministratore non poteva essere esentato dall'obbligo di conoscere quanto avveniva nella banca. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso era comunque precluso dall'art. 360, comma 4, c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto in presenza di doppia conforme, consentendo solo i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La Corte lo richiama come norma sostanziale posta a fondamento dell'azione revocatoria, ma afferma che le censure dei ricorrenti non ne dimostrano una falsa applicazione né un vizio di sussunzione, limitandosi a contestare in fatto la scientia damni e il quadro probatorio.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    "Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma numeri 1, 2, 3 e 4."

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può riproporre censure di merito o di motivazione, ma deve rientrare nei soli motivi tassativamente ammessi dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà atto ai fini dell'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • Il vizio di sussunzione deve essere dedotto in modo specifico, indicando la regola giuridica applicata e l'errore nell'inquadramento della fattispecie concreta; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione è soggetto alla disciplina della doppia conforme e non può essere fondato su censure che investano la motivazione in fatto al di fuori dei motivi consentiti.
  • In tema di azione revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta dalla posizione del disponente e dal contesto in cui gli atti vengono compiuti; la mera allegazione di estraneità soggettiva o di archiviazioni in sede penale non è sufficiente se non incide sulle rationes decidendi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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