Cassazione Civile, Ordinanza n. 18156/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa occupazione, nel 2003, di una porzione di terreno di circa 4.000 mq da parte di un Comune, senza previo valido provvedimento ablatorio, per realizzare una piazza, opere accessorie di illuminazione pubblica e l’apertura di una strada. I proprietari originari agirono per il risarcimento dei danni; il Comune resistette sostenendo che l’area principale era già stata oggetto di regolare procedura espropriativa conclusa con la costruzione di una chiesa e che gli interventi del 2003 erano meri lavori di manutenzione su opere preesistenti. In appello, gli intervenuti/impugnanti contestarono che il primo giudice avesse ignorato le risultanze della CTU, in particolare l’asserita mancanza di documentazione di una procedura espropriativa e l’estensione effettivamente occupata, nonché la destinazione pubblica dell’area. In cassazione i ricorrenti articolano due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’istituto giurisprudenziale dell’occupazione usurpativa/appropriativa, assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere che i lavori comunali riguardassero solo opere già realizzate da privati e nel subordinare la configurabilità dell’illecito a una radicale trasformazione del bene; (2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente negli indici di demanialità dell’area (ubicazione nel centro abitato, toponomastica, uso pubblico, mancata rinuncia alla protezione dell’uso stradale pubblico), che a loro avviso avrebbero imposto di riconoscere la natura pubblica del suolo e quindi la trasformazione/occupazione illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anche dichiarato inammissibile l’intervento in cassazione di alcuni soggetti che, pur già parti del merito, non avevano proposto controricorso ma avevano depositato una comparsa di intervento adesivo dipendente, ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità. Nel merito, la Corte ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse una violazione di diritto, ma mirasse a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle conclusioni del CTU, attività preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la presunzione relativa di demanialità delle aree viarie richiede specifici presupposti e che, nella specie, la Corte territoriale aveva implicitamente ritenuto superata tale presunzione dagli accertamenti peritali e istruttori; inoltre la censura difettava di pertinenza e di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei rapporti con il Comune, che non si è difeso in cassazione. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non consente l'intervento di terzi nel giudizio di cassazione; l'intervento adesivo è riferito al giudizio di cognizione di primo grado
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove, ma solo per denunciare un errore di diritto nella decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
art. 16 lett. B legge 2248/1865 all. f
richiamato dai ricorrenti come indice di demanialità, ma la Corte rileva che il corretto riferimento è l'art. 22 della stessa legge
art. 22 legge 2248/1865 all. f
pone una presunzione iuris tantum di demanialità per piazze, spazi e vicoli adiacenti aperti sul suolo pubblico; la prova contraria può derivare da consuetudini, convenzioni o dalla preesistente natura privata dell'area
l'appartenenza di una strada a un ente pubblico può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 8 legge 126/1958
l'inclusione nell'elenco delle strade ha natura dichiarativa e non costitutiva della demanialità
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile l'intervento di terzi che non abbiano partecipato al precedente grado di merito; chi era già parte del merito deve invece utilizzare i rimedi propri della fase di legittimità, come il controricorso e, se del caso, il ricorso incidentale.
- Il motivo di ricorso che formalmente denuncia violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se viene davvero trascurato un fatto storico decisivo e non quando si contesti, sotto tale veste, la ponderazione delle risultanze istruttorie.
- La presunzione di demanialità delle aree viarie è relativa e può essere superata da accertamenti istruttori contrari; non basta, da solo, il richiamo a indici indiziari o programmatici della destinazione pubblica.
- Ai fini dell'acquisto della proprietà pubblica di un suolo per effetto di interventi pubblici, non sono sufficienti semplici manutenzioni o migliorie su opere già esistenti: occorre una trasformazione irreversibile e radicale del bene, idonea a mutarne struttura e natura.
- In sede di legittimità le censure devono essere specifiche, pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare il requisito di autosufficienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →