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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06849/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di lavori edili di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della dante causa della ricorrente. L'opposizione al decreto fu accolta in primo grado sul presupposto che il contratto d'opera del 6 giugno 2011 fosse simulato, in quanto una successiva scrittura privata del 7 giugno 2011, sottoscritta dalla procuratrice della proprietaria e dalla madre della locataria dell'immobile, avrebbe dimostrato che il vero committente fosse un soggetto diverso da quello apparente. La Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo irrilevante quella scrittura e sufficiente la sottoscrizione del contratto e il computo metrico a dimostrare che la proprietaria aveva commissionato i lavori. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della locataria, asseritamente litisconsorte necessaria nella domanda di simulazione; 2) violazione degli artt. 1414, comma 2, e 1350 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente preteso la prova scritta del contratto dissimulato anche se il contratto d'opera è a forma libera; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e, in subordine, nullità della sentenza, per non aver valorizzato la controdichiarazione come prova atipica e presuntiva; 4) nullità della sentenza o del procedimento per non aver attribuito rilievo alla prova testimoniale della sottoscrittrice della scrittura. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva negato la simulazione per difetto di forma, ma aveva escluso che la scrittura integrasse una vera controdichiarazione idonea a provare un accordo simulatorio, mancando la provenienza da tutte le parti del contratto o dalla parte contro il cui interesse era stata redatta; inoltre aveva valutato nel merito le prove testimoniali e documentali, apprezzamento non censurabile con i motivi proposti. È stato poi rigettato il primo motivo per difetto di interesse, poiché la mancata partecipazione della locataria non aveva arrecato pregiudizio alla ricorrente né reso inutiliter data la decisione, essendo state comunque respinte le altre censure e non essendo prospettabile un esito diverso del giudizio con la sua partecipazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto per difetto di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata e ha rigettato il primo motivo per carenza di interesse della ricorrente a dedurre la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del preteso litisconsorte necessario. È stata confermata la decisione di merito che aveva escluso la simulazione del contratto d'opera e rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è scrutinabile solo se la censura colpisce effettivamente la regola di diritto applicata dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento può essere dedotta solo se il vizio denunciato incide effettivamente sul processo o sulla decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le critiche rivolte alla valutazione delle risultanze istruttorie attengono al vizio motivazionale e non alla violazione di legge o alla nullità, nei limiti del paradigma vigente.

  • art. 102 c.p.c.

    È richiamato in relazione al litisconsorzio necessario e alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non tassatività delle prove non consente di sovvertire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello quando la prova sia stata comunque esaminata.

  • art. 1350 c.c.

    È richiamato per sostenere che il contratto d'opera, essendo a forma libera, non richiede forme solenni per la sua prova, salvo diverse previsioni di legge.

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    La simulazione relativa di un contratto a forma libera non impone, di per sé, la prova scritta del contratto dissimulato.

  • art. 1417 c.c.

    Nel rapporto tra le parti, la prova della simulazione può essere fornita secondo le regole proprie, ma la decisione sottolinea che nel caso concreto non ricorrevano le condizioni che consentono il ricorso alle eccezioni probatorie.

  • art. 2722 c.c.

    È richiamato come divieto del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento stipulato anteriormente o contestualmente.

  • art. 2724 c.c.

    Le eccezioni al divieto di prova testimoniale e presuntiva non ricorrono se lo scritto non proviene dalla parte contro la quale è fatta valere.

  • art. 2725 c.c.

    Non opera come limite probatorio assoluto per la simulazione relativa di un contratto a forma libera, ma la sua irrilevanza nel caso concreto non muta l'esito per difetto delle condizioni di prova.

  • art. 157 c.p.c.

    La mancata contestazione di un'eventuale irregolarità probatoria non trasforma automaticamente la prova in decisiva se il giudice l'ha comunque valutata nel merito.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    È invocato per sostenere la sanatoria delle irregolarità probatorie non tempestivamente dedotte.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire o a impugnare richiede un'utilità concreta e attuale, non la mera speranza di ottenere un diverso esito in un nuovo giudizio.

  • art. 331 c.p.c.

    È richiamato con riferimento all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando prospettino formalmente violazioni di legge o nullità.
  • La simulazione relativa di un contratto a forma libera non esige necessariamente una prova scritta del contratto dissimulato; tuttavia la scrittura prodotta è idonea solo se integra una vera controdichiarazione, cioè se proviene da tutte le parti del contratto simulato oppure dalla parte contro il cui interesse è stata redatta.
  • Una dichiarazione proveniente da un terzo estraneo al contratto simulato non vale, di regola, come controdichiarazione idonea a provare l'accordo simulatorio, salvo che ricorrano specifiche condizioni di ammissibilità probatoria previste dall'ordinamento.
  • La valutazione della sufficienza e attendibilità delle prove documentali e testimoniali appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante censure che mirino solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La deduzione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario è inammissibile per difetto di interesse quando la sua partecipazione non avrebbe potuto condurre, neppure astrattamente, a una decisione diversa e più favorevole alla parte ricorrente.
  • L'interesse ad impugnare richiede una utilità concreta e attuale, non essendo sufficiente la mera aspirazione a un nuovo giudizio potenzialmente favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioSimulazioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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