Cassazione Penale, Sentenza n. 12260/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse dato eccessivo rilievo al certificato di "stato di famiglia" anagrafico per ritenere sussistente una convivenza e l'apporto economico dei coinquilini, senza effettuare i necessari accertamenti di fatto. Denunciava inoltre un'inversione dell'onere della prova (sarebbe spettato all'Amministrazione provare la convivenza stabile) e lamentava la mancata richiesta di integrazioni probatorie ai sensi dell'art.96, comma 2, d.P.R. 115/2002. Con un secondo motivo, censurava il regolamento delle spese deciso dal giudice inferiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, pur essendo le risultanze anagrafiche elemento rilevante, la prova della convivenza è una valutazione di fatto che può emergere anche da altri elementi materiali: nel caso concreto risultavano rilevanti indizi di convivenza e apporto economico (stessa iscrizione anagrafica, cognomi comuni, indicazione di uno zio e partecipazione al pagamento del canone). Il Tribunale aveva logicamente ritenuto che il ricorrente non avesse superato tali risultanze; pertanto non sussisteva violazione di legge o carenza di motivazione tale da consentire il ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 99 e 113 (consentono il ricorso in Cassazione per violazione di legge); art.96, comma 2 (richiesto dal ricorrente come base per accertamenti sulla situazione economica)
Gli artt.99 e 113 delimitano il sindacato in Cassazione alla sola violazione di legge in materia di patrocinio a spese dello Stato; l'art.96 comma 2 impone al giudice di valutare la situazione di fatto (tenore di vita, condizioni personali e patrimoniali, convivenza) in sede di ammissione o revoca.
art.125, comma 3; art.606, lett. e
L'art.125 c.p.p. impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; l'art.606 lett. e c.p.p. disciplina il motivo di ricorso per "manifesta illogicità" della motivazione, rilevando però i limiti di sindacabilità in Cassazione.
Richiamati dal ricorrente in ordine al regolamento delle spese; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura per mancanza di interesse dato l'esito favorevole (compensazione) nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Lo "stato di famiglia" anagrafico è un elemento probatorio rilevante ma non decisivo: la convivenza va valutata nella sua concretezza mediante tutti gli elementi fattuali disponibili.
- Il giudice può dedurre la convivenza e la condivisione economica anche da indizi come partecipazione al pagamento dell'affitto, cognomi comuni, rapporti di parentela indicati e altre risultanze concrete; il richiedente deve fornire elementi idonei a confutare tali indizi se vuole mantenere il beneficio.
- In materia di gratuito patrocinio il riesame in Cassazione è limitato alla violazione di legge; le critiche che attengono alla valutazione di fatto o alla logica della motivazione sono difficilmente ammissibili se non configurano una mancanza totale di motivazione.
- Se si vuole contestare la sussistenza di una convivenza stabile è utile produrre documenti che dimostrino l'autonomia economica o la residenza effettiva altrove (contratti di locazione distinti, bollette, certificazioni di residenza, buste paga, dichiarazioni sostitutive), nonché chiedere espressamente al giudice l'acquisizione di specifiche prove testimoniali o documentali.
- La domanda di integrazioni probatorie o di istruttoria deve essere formulata tempestivamente in sede di merito; il semplice richiamo generico a possibili accertamenti in Cassazione non sostituisce l'onere di allegazione e prova in primo grado o in sede di opposizione.
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