Cassazione Civile, Ordinanza n. 37518/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2005, emesso nei confronti di una società titolare di immobili sottoposti a vincolo storico-artistico e di altri immobili non vincolati, tutti locati. L'Amministrazione aveva negato l'applicazione della disciplina agevolativa di cui all'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991 agli immobili vincolati, ritenendola non riferibile a un'impresa, e aveva inoltre recuperato a tassazione parte dei costi di gestione degli immobili non vincolati, secondo la contribuente con un criterio di calcolo non comprensibile. Dopo il rigetto in CTP e in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in legge, e la società ha poi depositato documentazione attestante la domanda di adesione, il pagamento integrale di quanto dovuto e l'assenza di diniego dell'Ufficio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha ritenuto provata l'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017. Poiché risultavano depositati la ricevuta dell'istanza, il calcolo degli importi dovuti, la prova del pagamento e non risultava notificato alcun diniego, né era stata presentata istanza di trattazione entro il termine di legge, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991
la contribuente invocava l'applicazione della disciplina agevolativa agli immobili vincolati; la lite verteva anche sul diniego da parte dell'Ufficio della riferibilità della norma a un'impresa
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in legge
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite ...
la definizione agevolata, se perfezionata con domanda e pagamento degli importi dovuti e in assenza di diniego o di istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo
art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla norma sulla definizione agevolata per escludere gli interessi di mora dal perimetro degli importi dovuti
art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
la mancata notifica del diniego e la mancata presentazione dell'istanza di trattazione determinano l'estinzione del giudizio; le spese seguono la regola speciale prevista dalla norma
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata di una controversia tributaria risulta documentalmente perfezionata, con domanda tempestiva, pagamento integrale di quanto dovuto e assenza di diniego dell'Ufficio, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- Nel procedimento di legittimità, la produzione della documentazione relativa alla definizione agevolata è decisiva per verificare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una disciplina speciale che preveda l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro un termine perentorio, la mancata attivazione della parte interessata comporta la chiusura del giudizio.
- Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano regolate dalla disposizione speciale richiamata, secondo il principio per cui esse rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →