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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23284/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione in relazione a imposte iscritte a ruolo non pagate, nonché delle cartelle sottostanti e dell’iscrizione ipotecaria. La CTR accoglieva l’appello del contribuente ritenendo non provato dall’agente della riscossione il contenuto del plico raccomandato asseritamente contenente le cartelle, reputando insufficiente la sola produzione degli avvisi di ricevimento. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio emergeva che il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) ai sensi della L. n. 197 del 2022. La Corte era quindi chiamata a verificare gli effetti processuali di tale adesione sul giudizio di legittimità pendente e, in particolare, se la definizione agevolata determinasse l’estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, presentata dal contribuente, rientri nei casi di estinzione del processo disposta per legge ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Richiamando il comma 236 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022 e la giurisprudenza di legittimità in materia, la Corte ha osservato che la sopravvenuta disciplina sostanziale rende inutile la prosecuzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Le spese sono rimaste a carico delle parti per legge.

Norme richiamate

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 231-252

    La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione può incidere anche sui giudizi pendenti, subordinando l’estinzione all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 236

    "nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"

    La presentazione della dichiarazione di adesione comporta la sospensione del giudizio; l’estinzione opera solo se la definizione si perfeziona ed è documentata nel processo.

  • art. 391 c.p.c.

    La nozione di "casi di estinzione del processo disposta per legge" comprende anche le ipotesi in cui l’effetto estintivo dipenda da fatti esterni al processo, previsti dalla norma e da documentare nel giudizio di cassazione.

  • d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato in comparazione sistematica con la disciplina della definizione agevolata del 2022, per sottolineare la sostanziale sovrapponibilità degli effetti normativi.

  • artt. 375, n. 3, e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per affermare che, ricorrendone i presupposti, può comunque procedersi alla dichiarazione di estinzione nel rito camerale.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato come precedente disciplina di definizione agevolata, utile a individuare gli effetti sostanziali della dichiarazione di adesione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione può determinare l’estinzione del giudizio di cassazione pendente quando la legge collega a tale adesione un effetto sostanziale incompatibile con la prosecuzione della controversia.
  • Ai fini dell’estinzione per sopravvenuta definizione agevolata, non è sufficiente la mera presentazione dell’istanza: occorre il perfezionamento della procedura e la produzione in giudizio della relativa documentazione attestante i pagamenti.
  • La nozione di "casi di estinzione del processo disposta per legge" di cui all’art. 391 c.p.c. comprende anche fattispecie in cui la legge non usa espressamente il termine estinzione, ma disciplina effetti sostanziali tali da rendere inutile il prosieguo del giudizio.
  • Quando il processo di legittimità diventa inutile per effetto di una sopravvenienza normativa che regola diversamente il rapporto sostanziale controverso, la Corte può dichiararne l’estinzione senza decidere i motivi di ricorso nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo misura limitata ai soli rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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