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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16914/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società costruttrice agì per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. nel testo anteriore alla riforma, la compravendita con cui la società, prima del fallimento, aveva venduto a un privato un appartamento con box auto. I giudici di merito accolsero la revocatoria ritenendo sussistenti la notevole sproporzione tra prezzo e valore e la scientia decoctionis del compratore. Il soccombente ricorse per cassazione con tre motivi: 1) sostenne che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere irrilevante il preliminare non trascritto e nel fissare al definitivo, e non al preliminare, il momento di verifica dei presupposti della revocatoria e della conoscenza dello stato di insolvenza, invocando gli artt. 2932, 2704, 67 l. fall. e 1461 c.c.; 2) contestò la valutazione della sproporzione tra prezzo e valore, affermando che lo scarto era minimo e che non poteva applicarsi un criterio aprioristico del 20-25%, richiamando impropriamente il "giusto prezzo" dell'art. 67, terzo comma, lett. c, l. fall.; 3) dedusse violazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. per il mancato computo di finiture e accessori asseritamente eseguiti a proprie spese sull'immobile e per il diniego di prova testimoniale volta a dimostrare tali lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e perché, in tema di revocatoria fallimentare di vendita stipulata in esecuzione di preliminare, i presupposti vanno accertati con riferimento al contratto definitivo, momento in cui il bene esce dal patrimonio del fallito; ha inoltre ribadito che il promissario acquirente, se al momento del definitivo sussiste il pericolo di revoca per sopravvenuta insolvenza, può rifiutare di contrarre ai sensi dell'art. 1461 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, oltre a richiamare criteri non applicabili ratione temporis, mirava in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento di merito sulla sproporzione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché non censurava la ratio principale del diniego di prova, sia perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in cassazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    Nella revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in esecuzione di preliminare, i presupposti oggettivo e soggettivo vanno valutati con riferimento al momento del contratto definitivo, perché è in quel momento che il bene esce dal patrimonio del fallito e viene sottratto alla garanzia dei creditori.

  • art. 2704 c.c.

    La parte ricorrente invocava la disciplina della certezza della data del documento, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto alla ratio della decisione e, comunque, non idonea a spostare il momento di verifica dei presupposti della revocatoria.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza del preliminare, ma ritenuto non decisivo ai fini della revocatoria fallimentare della successiva vendita definitiva.

  • art. 1461 c.c.

    La Corte ribadisce che, se al momento della stipula del definitivo sussiste il pericolo di revoca dell'acquisto per sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente può rifiutare di concludere il contratto definitivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo fondato sulla sua violazione è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e a contestare una ratio decidendi non aggredita.

  • art. 116 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diniego di prova testimoniale; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a scardinare la decisione di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata dall'intimato è stata ritenuta ammissibile nel rito camerale di legittimità applicabile al caso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per confermare la possibilità per l'intimato di depositare memoria nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte ha spiegato che, nel caso concreto, la mancata notifica del controricorso non impediva la successiva partecipazione mediante memoria nei termini consentiti dal rito camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella revocatoria fallimentare di una vendita eseguita in adempimento di un preliminare, il momento rilevante per verificare sia la sproporzione tra le prestazioni sia la consapevolezza dell'insolvenza è, di regola, quello del contratto definitivo, poiché è con esso che il bene esce dal patrimonio del debitore.
  • Il preliminare non trascritto è inopponibile alla curatela e non consente di anticipare al momento della sua stipula la verifica dei presupposti della revocatoria, salvo ipotesi particolari non emerse nel caso deciso.
  • Se al momento in cui deve essere concluso il definitivo emerge il pericolo che l'atto sia revocabile per insolvenza sopravvenuta del promittente venditore, il promissario acquirente può rifiutare la stipula invocando l'art. 1461 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito, né sulla sussistenza della sproporzione né sulla lettura delle risultanze istruttorie: tali censure sono inammissibili quando mirano solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile anche se formalmente formulata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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