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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7700 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento dell’ecotassa per le annualità 2004-2008. Ponticello Srl aveva contestato, per il 2004 e il 2005, la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000; per le annualità successive, la carenza di potere del funzionario che aveva emesso gli atti; nel merito, l’insussistenza del presupposto impositivo per la frazione umida, separata e inertizzata e riutilizzata nella discarica come materiale di costruzione, e la legittimità dell’aliquota ridotta applicata alla frazione secca costituita da scarti e sovvalli. La CTP di Imperia, riuniti i ricorsi, aveva accolto le contestazioni soltanto per il 2004-2005 e respinto le altre. In appello Aimeri contestava la declaratoria d’inammissibilità del proprio gravame, proposto a nome della società incorporata dopo la fusione e la cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese. La Provincia, con ricorso incidentale, contestava invece l’inammissibilità del proprio appello incidentale contro l’annullamento degli avvisi 2004-2005, sostenendo che la sentenza formalmente unica consentisse l’impugnazione incidentale tardiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale: la fusione per incorporazione comporta la successione universale dell’incorporante nei rapporti sostanziali e processuali, ma, se interviene nel corso del giudizio, non determina l’interruzione del processo. In tale situazione, se l’evento non è stato formalmente dichiarato, opera l’ultrattività del mandato alle liti e la società incorporata può, tramite il difensore già munito di procura valida, impugnare la decisione; la legittimazione sostanziale e processuale resta comunque in capo all’incorporante. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Provincia: i ricorsi riuniti riguardavano distinti rapporti tributari e ciascuno conservava la propria autonomia, sicché l’impugnazione principale relativa alle annualità 2006-2008 non consentiva alla Provincia di impugnare tardivamente i capi relativi al 2004-2005. La sentenza della CTR della Liguria è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Cassazione non ha deciso nel merito le contestazioni sull’ecotassa.

Norme richiamate

  • Art. 2504-bis c.c.

    Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.

    La fusione trasferisce all’incorporante i rapporti giuridici, compresi quelli processuali, e la prosecuzione legale di questi rapporti evita l’interruzione del processo quando la fusione avviene mentre il giudizio è pendente.

  • Artt. 299 e 300 c.p.c.

    In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ..

    Le regole ordinarie sull’interruzione per perdita della capacità della parte devono essere lette insieme alla disciplina speciale della fusione: in quest’ultimo caso l’art. 2504-bis c.c. esclude ex lege l’interruzione e assicura la continuità processuale.

  • Art. 105 c.p.c.

    La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati; la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.

    La società incorporante è il soggetto legittimato a proseguire e tutelare i rapporti dell’incorporata; può intervenire volontariamente nel giudizio pendente. La società incorporata, estinta con la fusione, non può iniziare autonomamente un nuovo giudizio.

  • Art. 334 c.p.c.

    nell'ipotesi di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. civ.

    L’impugnazione incidentale tardiva non consente di recuperare un’impugnazione già necessaria e proponibile nei termini ordinari quando la sentenza definisce cause autonome o rapporti distinti soltanto riuniti. L’impugnazione principale relativa a uno di tali rapporti non riapre il termine per contestare gli altri.

  • Artt. 325 e 327 c.p.c.

    nell'ipotesi di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. civ.

    Per i capi relativi a rapporti autonomi, anche se decisi con una sentenza formalmente unica dopo la riunione di cause, ciascuna parte deve rispettare i termini ordinari d’impugnazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, nei limiti in cui esso sia dovuto.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione durante un giudizio, l’incorporante subentra nei rapporti sostanziali e processuali dell’incorporata; la fusione non interrompe il processo, perché la legge assicura la continuità dei rapporti.
  • Se la fusione non è stata formalmente dichiarata nel processo, il difensore già munito di procura valida può continuare a operare in forza dell’ultrattività del mandato, anche ai fini dell’impugnazione nei limiti riconosciuti dalla decisione. Ciò non restituisce soggettività autonoma alla società incorporata: la titolarità dei rapporti passa all’incorporante.
  • La riunione di cause non trasforma rapporti distinti in un unico rapporto né elimina l’autonomia dei relativi capi di decisione. Perciò, chi è soccombente su un capo relativo a una causa autonoma deve impugnarlo nei termini ordinari.
  • L’impugnazione incidentale tardiva non può essere usata per recuperare un’impugnazione il cui interesse era già sorto con la pubblicazione della sentenza; l’impugnazione principale su un rapporto distinto non riapre il termine per gli altri capi.

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