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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. La decisione ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'autorità di vigilanza e aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'erede del risparmiatore.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Un risparmiatore, poi rappresentato in giudizio dal suo erede, aveva convenuto l'autorità di vigilanza chiedendo il risarcimento dei danni derivati dal fallimento di una società di intermediazione mobiliare. La tesi era che l'autorità avesse illegittimamente consentito l'iscrizione della società nell'albo delle SIM pur in difetto dei requisiti di legge, omettendo di esercitare i poteri di vigilanza e inibitori previsti dalla normativa allora vigente. In primo grado le domande erano state accolte, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della pretesa risarcitoria, ritenendosi che i danni fossero dipesi dalla gestione fraudolenta della società e che mancasse la prova del nesso causale tra l'asserita omissione di vigilanza e le perdite degli investitori. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina del 1991 sull'intermediazione mobiliare e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che l'autorità avrebbe dovuto impedire la trasformazione della società in SIM; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le risultanze delle ispezioni che sarebbero state allarmanti e avrebbero imposto di negare l'autorizzazione. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e, soprattutto, non si confrontavano con il decisivo accertamento della corte d'appello circa la mancanza di prova sul momento in cui gli investimenti erano stati effettuati e sulla derivazione causale delle perdite dall'omissione contestata.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è astrattamente configurabile anche nei confronti dell'autorità di vigilanza, ma richiede la prova del fatto, del danno e soprattutto del nesso causale tra omissione e pregiudizio, secondo le regole ordinarie dell'illecito civile.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il risarcimento deve provare il fatto generatore, il danno e il nesso causale; nel caso di omissione, va dimostrato che la condotta dovuta, se tenuta, avrebbe evitato il danno.

  • legge 2 gennaio 1991, n. 1, artt. 3 e 19

    La normativa di settore attribuiva all'autorità poteri di accertamento, vigilanza e inibizione sui requisiti per l'iscrizione delle società di intermediazione mobiliare, ma la responsabilità non discende automaticamente dalla successiva crisi della società.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge presuppone un errore nella ricognizione della norma astratta o nella sua falsa applicazione; non consente di contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o di singoli elementi istruttori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dei presupposti ritenuti sussistenti dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 1 del 1991, art. 18

    Richiamato nel contesto dei requisiti e controlli relativi alle SIM, in collegamento con l'art. 3.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità della pubblica autorità di vigilanza, la responsabilità ex art. 2043 c.c. è astrattamente configurabile, ma resta soggetta alla prova rigorosa del nesso causale tra l'omissione dei poteri di controllo e il danno lamentato.
  • Quando il danno sia ascritto a un'omissione, il giudizio causale richiede un accertamento controfattuale: occorre dimostrare che il comportamento doveroso, se tenuto, avrebbe evitato o contenuto il pregiudizio.
  • Non integra violazione di legge la censura che, sotto l'apparente deduzione dell'errore normativo, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di singole prove o argomentazioni difensive.
  • In una domanda risarcitoria contro l'autorità di vigilanza, è decisivo allegare e provare il momento e le modalità del comportamento dell'investitore rispetto all'asserita omissione, perché senza tale prova manca la verifica del nesso eziologico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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