Cassazione Civile, Ordinanza n. 29474/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria accreditata per il pagamento di prestazioni di assistenza riabilitativa rese nel maggio 2015. L'ASL proponeva opposizione sostenendo che il credito non fosse dovuto perché, per l'anno 2015, era stato superato il tetto di spesa previsto dal contratto e dalla disciplina regionale applicabile. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello confermava. In cassazione la struttura sanitaria deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 24 Cost. per errato riparto dell'onere della prova sul superamento del tetto di spesa e per avere attribuito valore probatorio a una nota ASL qualificata come atto interno e non comunicato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., del d.lgs. n. 502/1992, delle delibere regionali e del contratto, sostenendo che il limite di spesa riguardasse la macroarea/branca e non la singola struttura, con conseguente applicabilità della regressione tariffaria unica e necessità di un tavolo tecnico; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe verificato l'effettivo pagamento da parte dell'ASL fino al raggiungimento del tetto di spesa, confondendo la mera liquidazione con il concreto esaurimento del budget.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e perché, nel merito, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del credito che deve essere provato dall'ASL. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare la specifica censura relativa alla mancata prova dell'effettivo pagamento dell'intero tetto di spesa e avesse impropriamente ritenuto sufficiente la sola nota ASL o la mera liquidazione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il mancato superamento del tetto di spesa non è fatto costitutivo del credito della struttura sanitaria, ma il superamento del tetto è fatto impeditivo che deve essere provato dall'ASL.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato in relazione alla pretesa insufficienza della motivazione e alla tutela del diritto di difesa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ha rilevato che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il terzo motivo è stato esaminato come omesso esame di un fatto decisivo, ed è stato accolto per la mancata valutazione dell'effettivo pagamento del tetto di spesa.
La ricorrente ne invocava l'inapplicabilità sostenendo di avere contestato la nota ASL; la Corte non ha fondato su tale profilo la decisione finale.
artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dell'accreditamento e dei limiti di spesa.
artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per denunciare insufficienza o erroneità della motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e ASL per il pagamento di prestazioni rese in regime di accreditamento, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del credito e deve essere provato dall'ASL; la struttura creditrice non deve dimostrare il mancato superamento del budget come fatto costitutivo della propria pretesa.
- La prova del superamento del tetto di spesa deve riguardare l'effettivo esaurimento del budget mediante pagamento delle prestazioni fino al limite previsto; non è sufficiente la sola liquidazione contabile o un atto interno non idoneo a dimostrare il concreto superamento.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e dei documenti, quando la decisione impugnata si fonda su apprezzamenti di merito non sindacabili.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo specifico le doglianze che contestano l'effettività della prova del limite di spesa, poiché la mera affermazione del superamento del budget non basta se non è accertato il concreto pagamento fino al tetto massimo.
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