Cassazione Penale, Sentenza n. 38019/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che si trattò di mera fuga e non di condotta idonea a mettere in pericolo gli agenti; 2) contestazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 589-bis comma 2 c.p., deducendo l'assenza di nesso eziologico tra lo stato di alterazione da stupefacenti e l'incidente mortale; 3) doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, con accuse di motivazione insufficiente e utilizzo di clausole di stile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e tre i motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la sussistenza del reato di resistenza, richiamando la guida ad alta velocità, le manovre per eludere il controllo (sorpasso ravvicinato dell'auto dei Carabinieri) e la messa in pericolo degli utenti della strada e degli agenti. Sul secondo motivo ha confermato che l'alterazione psico-fisica è provata dagli esami emato-urinarî e dalle circostanze probatorie (velocità stimata, testimonianze) e che tale alterazione ha rilevanza causale nell'incidente. Sul terzo motivo ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito circa l'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, motivata con riferimento ai precedenti, alle misure in corso e alla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma che punisce la guida in stato di alterazione psicofisica che cagiona lesioni o morte è stata applicata ritenendo necessario il nesso causale tra l'alterazione dovuta a stupefacenti e l'evento mortale; la Corte ha trovato tale nesso sulla base degli esami tossicologici e delle circostanze di guida.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto integrato non dalla mera fuga, ma da condotte di guida pericolose e intimidatorie poste in essere per sottrarsi al controllo, idonee a mettere in pericolo operatori e terzi.
La possibilità di concedere attenuanti generiche rimane valutazione del giudice del merito; nel caso è stata esclusa in ragione della gravità della condotta e dei precedenti, decisione ritenuta non censurabile in sede di legittimità.
I criteri per la determinazione della pena devono essere esplicitati e sono valutati dal giudice del merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione richiamasse adeguatamente gli elementi preponderanti ai fini della determinazione della pena.
Richiamata quale norma procedurale relativa al procedimento e alla sentenza di primo grado confermata in appello; le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente se la sentenza di appello si richiama a quella di primo grado.
art. 75 d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Norma collegata alla revoca della patente per illecito amministrativo da stupefacenti; la revoca della patente dell'imputato è stata considerata elemento aggravante nella valutazione complessiva della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
D.lvo 30/04/1992 n. 285 art. 187 commi 1 e 1-bis
Evidenziata come norma del codice della strada rilevante nella ricostruzione dei reati connessi alla guida; alcuni profili di illecito amministrativo sono stati richiamati e in un caso assorbiti nell'imputazione penale principale.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti se non vi è un vizio nel percorso logico-motivazionale: le doglianze meramente ricostruttive del fatto sono generalmente inammissibili.
- Per integrare il reato di resistenza non è necessaria una aggressione fisica: condotte pericolose e deliberate finalizzate a sottrarsi al controllo (sorpassi ravvicinati, guida ad alta velocità, uso di abbaglianti) possono essere considerate idonee a integrare il reato.
- Nel reato previsto dall'art. 589-bis comma 2 c.p. è rilevante il nesso causale fra stato di alterazione per stupefacenti e l'evento: la prova può derivare dalla somma di esami tossicologici, ricostruzione delle dinamiche (velocità ecc.) e testimonianze.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena è rimessa in primo luogo al giudice del merito; la Cassazione controlla solo che la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- La revoca della patente e precedenti rilevanti possono influire negativamente sul riconoscimento di circostanze favorevoli e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione occorre un confronto puntuale e specifico con il percorso argomentativo dei giudici di merito: argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti vengono solitamente respinte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →