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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26605/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. I promittenti venditori agivano per accertare la legittimità del loro recesso dal preliminare, per trattenere la caparra confirmatoria di euro 15.000 e per ottenere il rilascio dell'immobile. I promissari acquirenti, in via riconvenzionale, sostenevano di non aver completato il pagamento del prezzo e di non essersi presentati al rogito definitivo perché l'immobile presentava vizi tali da rendere necessari lavori di ristrutturazione; chiedevano quindi una riduzione del prezzo pari al costo di tali lavori. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto le domande dei venditori e rigettato la riconvenzionale degli acquirenti. In cassazione i promissari acquirenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1455 c.c., per avere la corte ritenuto di non scarsa importanza l'inadempimento consistente nel mancato pagamento del saldo prezzo di euro 8.000; 2) violazione dell'art. 1490 c.c., per avere ritenuto non provata l'esistenza dei vizi della cosa venduta; 3) violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c., per avere ritenuto non provati i vizi e comunque tardiva la loro denuncia; 4) vizio motivazionale, per avere la corte reputato noti i vizi in ragione della natura delle opere eseguite.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi e dichiarato inammissibile il quarto. Ha ritenuto che le censure dei ricorrenti mirassero, sotto l'apparente veste di violazioni di legge, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia effettiva, coerente e non meramente apparente. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. è una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Quanto ai motivi sui vizi della cosa venduta, ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di riscontri istruttori alle allegazioni difensive degli acquirenti, la natura e l'entità dei lavori eseguiti e la mancata prova di un accordo che autorizzasse tali opere o che consentisse la detrazione del relativo costo dal saldo prezzo; pertanto non era consentita una rivalutazione in cassazione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché non individuava specificamente il fatto decisivo omesso, alla luce della formulazione vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1455 c.c.

    La valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 1490 c.c.

    La deduzione dei vizi della cosa venduta richiede una prova che, se ritenuta mancante dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, non può essere rivalutata in cassazione.

  • art. 1495 c.c.

    La censura relativa alla denuncia dei vizi e al rispetto del termine presuppone accertamenti di fatto sulla conoscenza dei vizi e sulle circostanze della loro emersione.

  • art. 116 c.p.c., comma 1

    il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento

    La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione effettiva e coerente, non può essere sostituita da un diverso apprezzamento in sede di legittimità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo specificamente individuato; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di fatto in apparenti violazioni di legge per ottenere un terzo giudizio sul merito della controversia.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è rimessa al giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se correttamente motivata.
  • La prova dei vizi della cosa venduta e della loro tempestiva denuncia è un accertamento di fatto: se il giudice di merito esclude la prova o ritiene non rispettato il termine, la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione istruttoria.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica di un fatto decisivo omesso, non essendo sufficiente contestare in modo generico la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione del giudice di merito è effettiva, coerente e logicamente intellegibile, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento delle prove a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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