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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28734/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato contestato e la pena inflitta restano ferme; il beneficio della sospensione condizionale non è stato riconosciuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: a) l'eccessiva entità della pena inflitta; b) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili o comunque manifestamente infondate in sede di legittimità, osservando che la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, sicché non era necessaria una motivazione specifica sui criteri di commisurazione, e che il diniego del beneficio era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio di commisurazione della pena; la scelta di una pena media o prossima al minimo edittale è considerata insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato quale base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile, se adeguatamente motivata e contenuta entro i limiti della media o del minimo edittale, la determinazione della pena rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena deve essere particolarmente specifica solo quando la sanzione sia fissata vicino al massimo edittale o comunque sopra la media; in caso contrario è sufficiente una motivazione coerente con i dati di causa.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo esterno sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo i casi di esonero previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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