Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio amministrativo in cui il TAR Lazio aveva dichiarato cessata la materia del contendere. La società soccombente aveva proposto appello, ma il Consiglio di Stato lo ha dichiarato irricevibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo di impugnazione dimidiato perché la causa rientrava tra quelle in materia di accesso ai documenti e trasparenza amministrativa. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con un unico motivo: si deduceva nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'obbligo di astensione e difetto di giurisdizione del collegio, assumendo che il presidente del collegio, già estensore di una precedente pronuncia tra le stesse parti su questioni connesse alla medesima vicenda, avrebbe dovuto astenersi perché non in grado di garantire imparzialità e serenità di giudizio. La ricorrente sosteneva inoltre che l'art. 51, n. 4, c.p.c. dovesse essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla luce degli artt. 24, 101, 104 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza investisse non un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione, ma una violazione processuale interna, relativa all'asserita mancata astensione di un componente del collegio. Ha quindi affermato che il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. è ammissibile solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori in procedendo o in iudicando del giudice speciale. Ha inoltre ribadito che i casi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. sono di stretta interpretazione e non sono applicabili in via analogica alla sola ipotesi in cui il giudice abbia già conosciuto, in altro giudizio, di questioni connesse o analoghe tra le stesse parti. Ne consegue che la censura non integra un motivo inerente alla giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controparti costituite e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice speciale è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il sindacato su errori processuali o interpretativi interni alla giurisdizione esercitata.
le cause di astensione obbligatoria sono di stretta interpretazione e non si estendono, in via analogica, al giudice che abbia conosciuto in altro giudizio questioni connesse o analoghe tra le stesse parti.
è richiamato in collegamento con la disciplina interna dell'astensione e ricusazione, ritenuta compatibile con il giusto processo.
art. 24 Cost.
è evocato come parametro di tutela giurisdizionale, ma non ritenuto idoneo a espandere i casi di astensione oltre quelli tipizzati.
art. 101 Cost.
la soggezione dei giudici soltanto alla legge è richiamata per affermare la compatibilità del sistema con l'imparzialità del giudice.
art. 104 Cost.
l'indipendenza della magistratura è richiamata come valore sistemico non inciso dalla soluzione adottata.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è escluso sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite che reputa compatibile con il diritto UE la limitazione del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
non impone di ammettere il ricorso per cassazione contro decisioni del giudice amministrativo superiore fondate su pretesa mancanza di imparzialità del collegio, essendo la disciplina interna ritenuta compatibile con il giusto processo europeo.
art. 6 CEDU
le norme interne su astensione e ricusazione sono ritenute compatibili con il diritto a un processo equo.
art. 6 TUE
richiamato, unitamente alle altre fonti sovranazionali, per affermare la compatibilità del sistema nazionale.
art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
viene richiamato quale norma che dimidia il termine lungo di impugnazione nei giudizi in materia di accesso ai documenti e trasparenza amministrativa.
è indicato come termine semestrale ordinario di impugnazione, rispetto al quale opera la dimidiazione nei casi previsti dall'art. 87, comma 3.
è richiamato per qualificare il tipo di giudizio ritenuto dal Consiglio di Stato soggetto alla dimidiazione del termine di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del giudice speciale consente il controllo solo sui limiti esterni della giurisdizione, non anche sugli errori di diritto, di procedura o sulle opzioni interpretative compiute dal giudice nel concreto esercizio della propria giurisdizione.
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice, anche quando sia dedotta come indice di mancanza di imparzialità del collegio, integra di regola una violazione processuale interna e non un vizio inerente alla giurisdizione, salvo il diverso caso di alterazione strutturale dell'organo giudicante o di totale carenza di legittimazione dei suoi componenti.
- Le cause di astensione obbligatoria tipizzate dall'art. 51 c.p.c. sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate in via analogica; la sola precedente conoscenza, da parte del magistrato, di una controversia analoga o connessa tra le stesse parti non comporta obbligo di astensione.
- Il principio del giusto processo e dell'imparzialità del giudice non impone di trasformare in motivo inerente alla giurisdizione qualsiasi doglianza relativa alla composizione del collegio, quando la disciplina interna dell'astensione e della ricusazione già assicuri una tutela compatibile con gli стандарт convenzionali ed europei.
- La non proponibilità del ricorso per cassazione su tali profili è compatibile con il diritto dell'Unione europea, restando agli ordinamenti nazionali la scelta degli strumenti processuali per garantire la tutela giurisdizionale effettiva.
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