Cassazione Civile, Ordinanza n. 18533/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un verbale unico di accertamento emesso dall'INPS per omesso versamento di contributi relativi al periodo settembre 2010-gennaio 2013. La pretesa contributiva era calcolata assumendo come imponibile contributivo minimale quello risultante dall'applicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo a livello nazionale, individuato nel CCNL Multiservizi, in luogo del CCNL Unci-Confsal richiamato dalla cooperativa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo non pertinente l'eccezione di giudicato e valorizzando, tra l'altro, l'applicazione da parte della cooperativa del CCNL Multiservizi UNCI e la prova della maggiore rappresentatività dei sindacati stipulanti il contratto posto a base della pretesa. In cassazione la società ha proposto sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria dando atto di aver aderito alla definizione agevolata 'rottamazione-quater' ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, con accettazione dell'istanza e avvio del pagamento rateale; da ciò è derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata, con impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti ma senza perfezionamento integrale della definizione né produzione di documentazione attestante l'effettivo pagamento dell'intero debito, non consentisse la declaratoria di estinzione del giudizio. Ha invece applicato l'orientamento secondo cui tale adesione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per l'esito definitorio sopraggiunto; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché la sanzione non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
comma relativo all'applicazione del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo a livello nazionale
consente di individuare, ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo minimale, il CCNL stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
definizione agevolata (cd. rottamazione-quater)
l'adesione comporta impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definanziati, ma l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento effettivo della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti effettuati.
richiamato come base della declaratoria di estinzione nei casi di rinuncia del ricorrente o di estinzione ex lege, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per mancato perfezionamento della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.
Massime di principio
- L'adesione del debitore a una definizione agevolata dei carichi pendenti, con impegno a rinunciare al giudizio, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione e quindi la sua inammissibilità, quando il perfezionamento della procedura e i pagamenti non risultino ancora integralmente eseguiti.
- Quando la disciplina speciale subordina l'estinzione del giudizio al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti, la mera adesione alla procedura non basta a ottenere l'estinzione ex lege del processo.
- La sanzione dell'ulteriore contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché è destinata a disincentivare soltanto impugnazioni originariamente pretestuose o dilatorie.
- Ai fini della base contributiva minimale, il giudice può fare riferimento al CCNL comparativamente più rappresentativo a livello nazionale individuato dalla disciplina di settore, se il contratto collettivo applicato in concreto non è quello ritenuto idoneo dalla norma di riferimento.
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