Cassazione Civile, Ordinanza n. 18426/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a prestazioni previdenziali, poi interrotto per la sospensione cautelare dall'albo del difensore della parte privata. Nel giudizio di riassunzione la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del processo per tardiva riassunzione. I successivi eredi della parte originaria hanno impugnato la decisione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 303 e 307 c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'estinzione non potesse essere dichiarata d'ufficio ma solo su eccezione della parte interessata; (2) violazione degli artt. 301, 302, 303, 305, 112 c.p.c. e 2697 c.c., con ulteriore censura anche per omessa valutazione di circostanze decisive; (3) analoga violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., in relazione alla revoca del mandato. L'INPS ha resistito e ha anche sollevato dubbi sulla validità della procura speciale al ricorso, per assenza dell'indicazione della sentenza impugnata e delle generalità dei sottoscrittori. La Cassazione ha ritenuto valida la procura, richiamando i principi sulla specialità e sulla collocazione topografica della procura per cassazione. Nel merito ha accolto il primo motivo: poiché il giudizio era stato instaurato prima della riforma dell'art. 307 c.p.c. operata dalla L. 69/2009, si applicava la versione previgente, che imponeva che l'estinzione fosse eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa; nel caso concreto l'INPS non aveva sollevato tale eccezione, sicché la Corte d'appello non poteva dichiarare l'estinzione d'ufficio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La questione della validità della procura speciale è stata risolta in senso favorevole ai ricorrenti, escludendo l'inammissibilità del ricorso. L'accoglimento è dipeso dalla violazione della disciplina transitoria dell'art. 307 c.p.c. e dal rilievo che l'estinzione, nel regime applicabile, non era rilevabile d'ufficio in assenza di eccezione di parte.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla riassunzione del processo interrotto; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione.
nel testo previgente applicabile ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, l'estinzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa; non può essere dichiarata d'ufficio se l'eccezione non è stata proposta.
richiamato nei motivi di ricorso; nessuna specifica interpretazione autonoma emerge oltre al quadro della riassunzione e della regolarità processuale.
richiamato nei motivi; il testo non ne ricava un principio autonomo.
richiamato nei motivi; il testo non ne ricava un principio autonomo.
richiamato nei motivi; il testo non ne ricava un principio autonomo.
richiamato nei motivi; il testo non sviluppa una specifica regola ulteriore, se non il divieto di pronuncia d'ufficio oltre i limiti della domanda/eccezione nei termini rilevanti.
richiamato nei motivi; nel testo non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.
il requisito della specialità della procura per il giudizio di cassazione è integrato dalla congiunzione materiale o telematica della procura all'atto, anche se su foglio separato, purché il conferimento non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso.
la specialità della procura richiesta a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione può risultare dalla collocazione topografica e dalla materiale congiunzione all'atto, anche in mancanza del richiamo espresso alla sentenza impugnata.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato nei motivi come vizio motivazionale/omesso esame di circostanza decisiva.
richiamato come fondamento del principio di conservazione, che impone nei casi dubbi di interpretare la procura in modo da consentirle di produrre effetti.
richiamato insieme al principio di conservazione per la lettura funzionale degli atti processuali.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58
la disciplina transitoria fa sì che le modifiche dell'art. 307 c.p.c. si applichino solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine indicato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la specialità della procura è soddisfatta quando la procura, anche se redatta su foglio separato, sia materialmente o telematicamente congiunta all'atto introduttivo; non è necessario che contenga un espresso riferimento alla sentenza impugnata, salvo che ne risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
- Ai fini della validità della procura speciale per cassazione, il conferimento può essere anteriore alla redazione del ricorso, purché sia compreso tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso, e sia comunque collegato materialmente all'atto.
- Nel regime anteriore alla modifica dell'art. 307 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69/2009, l'estinzione del giudizio doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa; il giudice non poteva dichiararla d'ufficio in assenza di tale eccezione.
- La disciplina transitoria della L. n. 69/2009 impone di applicare la versione previgente dell'art. 307 c.p.c. ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la statuizione principale e ne determina la cassazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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