Cassazione Civile, Ordinanza n. 18532/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un ramo d’azienda costituito da un supermercato, effettuata l’1.6.2010. I dipendenti interessati hanno contestato e impugnato la cessione, chiedendo il ripristino dei rapporti di lavoro con la società cedente e la condanna al pagamento degli stipendi. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di decadenza e rigettato le domande nel merito; la Corte d’Appello, invece, accogliendo l’appello incidentale delle società, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di primo grado per intervenuta decadenza, ritenendo applicabile anche alle fattispecie perfezionatesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 183/2010 il termine decadenziale introdotto dall’art. 32, comma 4, lett. c). I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo in via principale la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che la decadenza non si applicasse a una cessione del contratto di lavoro avvenuta prima della novella; gli altri motivi, relativi a interpretazione della domanda, ultrapetizione, giudicato e profili fallimentari/processuali, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il termine di decadenza introdotto dall’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 non si applichi ai trasferimenti/cessioni di contratto di lavoro già perfezionati prima dell’entrata in vigore della legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto affermato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 32, legge n. 183 del 2010
La disposizione, nel prevedere la decadenza per l’impugnazione delle cessioni/trasferimenti dei contratti di lavoro con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica solo ai trasferimenti avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge; non opera retroattivamente per fatti già perfezionati prima della novella.
Richiamato quale norma che disciplina il trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda; il momento traslativo rileva per l’individuazione del dies a quo della decadenza solo se avvenuto sotto la vigenza della nuova disciplina.
È evocato come espressione del bilanciamento tra efficacia del termine decadenziale sopravvenuto e tutela dell’affidamento del soggetto che, prima della novella, non era soggetto a decadenza.
La Corte richiama tale norma per riportare e recepire la motivazione dei precedenti conformi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo accolto, proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato nei motivi assorbiti, relativo all’interpretazione della domanda.
Richiamato nei motivi assorbiti, in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nei motivi assorbiti, in tema di giudicato.
artt. 43 e 93 della legge fallimentare
Richiamati nei motivi assorbiti con riferimento alla costituzione in giudizio della società in liquidazione/fallimento.
Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla capacità/processuale della parte fallimentare.
Massime di principio
- Quando una norma introduce per la prima volta un termine di decadenza per l’impugnazione di una determinata fattispecie, la sua applicazione ai rapporti in corso va letta in chiave intertemporale: il nuovo termine opera per i soli fatti verificatisi sotto la vigenza della nuova disciplina, salvo una diversa disciplina transitoria espressa.
- Nel caso del trasferimento del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., la formula legislativa che fa decorrere la decadenza "dalla data del trasferimento" non indica soltanto il dies a quo del termine, ma delimita anche l’ambito temporale di applicazione della norma; pertanto, se il trasferimento è anteriore all’entrata in vigore della legge, la decadenza non è applicabile.
- In presenza di una disciplina decadenziale sopravvenuta, l’interprete deve evitare letture retroattive che sanzionino con l’inerzia un comportamento che, al momento del fatto, non era ancora soggetto a decadenza.
- Quando il primo motivo di ricorso fondato investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, gli altri motivi che presuppongono un diverso esito della questione preliminare restano assorbiti.
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