Cassazione Civile, Ordinanza n. 18531/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l’accertamento della nullità di cinque contratti a progetto stipulati senza soluzione di continuità tra il 2009 e il 2014, deducendo la genericità dei progetti e lo svolgimento di mansioni eccedenti il progetto e proprie del lavoro subordinato. Il tribunale aveva qualificato il rapporto come subordinato a tempo indeterminato, ordinandone il ripristino e condannando il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e dell’indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010; la corte d’appello aveva respinto l’appello principale del consorzio e accolto quello incidentale del lavoratore, aumentando l’importo delle differenze retributive dovute. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. per avere la corte territoriale fatto decorrere la prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto, nonostante la dedotta stabilità reale; 2) violazione di norme processuali e dei principi sulle prove per avere ritenuto valida la tardiva produzione del fascicolo di primo grado del lavoratore; 3) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella rideterminazione delle differenze retributive al lordo; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere escluso l’operatività del principio di non contestazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo e il terzo motivo, inammissibili il secondo e il quarto, rigettando integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, perché la decorrenza in corso di rapporto presuppone una stabilità reale assimilabile a quella del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, non ravvisabile in una collaborazione a progetto poi riqualificata. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla produzione documentale tardiva, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’assenza di lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha respinto il motivo sull’ultrapetizione, osservando che le differenze retributive vanno liquidate al lordo delle ritenute fiscali e che non si era formato alcun giudicato interno sul precedente calcolo per effetto del diverso esito dell’appello incidentale. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sul principio di non contestazione per la sua formulazione cumulativa e non specifica. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente sul decorso della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la Corte ne esclude l’erronea applicazione nel caso concreto in relazione alla decorrenza della prescrizione durante il rapporto.
art. 2935 c.c.
invocato per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della cessazione; la Corte ritiene corretta la soluzione adottata dai giudici di merito nel contesto di un rapporto non assistito da stabilità reale.
art. 2697 c.c.
citato nel secondo motivo insieme alle norme processuali sulle prove, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di non contestazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per formulazione promiscuamente cumulativa.
art. 112 c.p.c.
invocato per ultrapetizione; la Corte esclude il vizio, ritenendo legittima la liquidazione delle differenze al lordo.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso giudicato interno sul precedente calcolo contabile; la Corte esclude che il giudicato si fosse formato.
artt. 343 c.p.c., 166 c.p.c., 345 c.p.c., 346 c.p.c., 347 c.p.c., 169 c.p.c.
norme processuali evocate nel motivo sulla tardiva produzione documentale, senza che la Corte ne ravvisi violazione concreta.
artt. 76 e 77 disp. att. c.p.c.
richiamati dal ricorrente nel medesimo motivo processuale; censura dichiarata inammissibile.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
norma applicata nei gradi di merito per l’indennità conseguente alla riqualificazione del rapporto e alla cessazione dello stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di collaborazione a progetto poi riqualificati come lavoro subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in corso di rapporto per la sola astratta stabilità del rapporto dedotta dalla parte datoriale, poiché la stabilità rilevante ai fini della decorrenza presuppone una tutela reale assimilabile a quella del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato.
- La tardiva produzione in appello di documenti già depositati in primo grado non determina di per sé violazione del diritto di difesa o del contraddittorio, se il deposito avviene comunque prima dell’udienza di discussione e non emerge una concreta lesione processuale.
- Le differenze retributive accertate in favore del lavoratore devono essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali, poiché il giudice del rapporto di lavoro non può interferire con il distinto rapporto tributario, che si attiva al momento dell’effettiva percezione delle somme.
- Il principio di non contestazione non può essere utilmente dedotto con censure cumulative e promiscuamente formulate; il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non si forma giudicato interno sul quantum già determinato in primo grado quando l’esito dell’impugnazione principale o incidentale imponga una nuova ricognizione e rideterminazione delle spettanze.
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