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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18526/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento del TFR. La datrice di lavoro proponeva opposizione sostenendo di avere già pagato una parte del credito, per euro 5.324, mediante tre assegni bancari. Il giudice di primo grado respingeva l'eccezione di pagamento, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma, riteneva provato il pagamento parziale e riduceva la condanna a euro 1.792 di TFR residuo. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: primo, deduceva la violazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'atto di appello della controparte, privo dei requisiti richiesti; secondo, denunciava la violazione degli artt. 115 c.p.c., 1193 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel riparto dell'onere della prova in tema di imputazione del pagamento, anche per la natura cartolare degli assegni prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva una statuizione espressa sull'ammissibilità dell'appello e il ricorrente non aveva indicato di avere tempestivamente sollevato la questione nel grado di merito, sicché il rilievo era tardivo o nuovo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata il principio applicato dalla Corte d'appello, secondo cui, provato dal debitore il pagamento di somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore che intenda imputare quel pagamento ad altro credito dimostrare l'esistenza e i presupposti di tale diverso credito. Poiché il creditore del TFR non aveva allegato né provato altri crediti cui imputare gli assegni, la decisione di merito è stata confermata. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma i motivi sono stati reputati inammissibili.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'asserita carenza dei requisiti dell'atto di appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità/tardività.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme sull'appello; non è stata affrontata nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme sull'appello; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per ragioni processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato in tema di imputazione del pagamento; la Corte ha confermato il principio per cui, se il debitore prova il pagamento e il creditore vuole imputarlo ad altro debito, deve provarne i presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'onere di provare il diverso credito incombe sul creditore che invochi un'imputazione diversa.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di appello, la deduzione della mancanza dei requisiti formali dell'atto non è esaminabile in cassazione se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non si indica di averla tempestivamente proposta nel grado di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che introduca per la prima volta una questione processuale non trattata dal giudice di merito è inammissibile per novità o tardività.
  • In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore dimostra di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore che voglia imputare tale pagamento a un diverso credito già scaduto provarne l'esistenza e i presupposti.
  • La natura cartolare del mezzo di pagamento non esclude, di per sé, che il pagamento sia valorizzato come adempimento parziale del credito azionato, ove il materiale istruttorio deponga in tal senso e manchino elementi contrari.
  • La mera contestazione del riparto dell'onere probatorio non è sufficiente a scardinare una decisione conforme a giurisprudenza consolidata e adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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