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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33230/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La procedura concorsuale aveva agito in revocatoria fallimentare per ottenere la restituzione di complessivi euro 53.621,75, corrisposti dalla società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa in quattro pagamenti eseguiti nel periodo sospetto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la controparte aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la scientia decoctionis in capo all’accipiens, valorizzando la prassi costante di ritardo nei pagamenti e la circostanza che il titolo era stato onorato alla seconda presentazione, mentre le forniture erano proseguite. Con il ricorso per cassazione la procedura ha proposto tredici/quattordici motivi, lamentando principalmente: motivazione apparente, perplessa o mancante della sentenza d’appello; mancata revisio prioris instantiae; violazione degli artt. 342, 345, 324, 329, 112 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita inammissibilità o novità dei motivi di appello e per preteso giudicato interno; errata valutazione delle prove e delle presunzioni in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza; falsa applicazione dell’art. 67 l. fall. e delle norme su presunzioni e onere della prova; omessa decisione sull’eccezione di esenzione per pagamenti nei termini d’uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi concernenti il vizio di motivazione, perché la sentenza d’appello, pur sintetica, rendeva percepibile la ratio decidendi, ossia il mancato raggiungimento della prova della scientia decoctionis; ha escluso l’utilità delle censure su questioni processuali e sul preteso giudicato interno, poiché riferite a profili assorbiti o non decisivi; ha dichiarato inammissibili le doglianze che sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità; ha infine confermato che l’apprezzamento della prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza appartiene al giudice di merito, purché motivato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    l’esenzione per i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso non era decisiva, perché la Corte d’appello aveva fondato la decisione sull’assenza di prova della scientia decoctionis, lasciando la questione assorbita.

  • art. 342 c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è stata ritenuta non decisiva o implicitamente respinta dall’esame del merito dei motivi di gravame; non configura omessa pronuncia sulle eccezioni processuali.

  • art. 345 c.p.c.

    la censura di novità in appello è stata ritenuta infondata, poiché la questione della scientia decoctionis era già stata dibattuta in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    non è ravvisabile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice d’appello esamina il motivo di gravame dedotto e lo accoglie o lo rigetta implicitamente nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    la distribuzione dell’onere probatorio imponeva alla procedura di dimostrare il presupposto soggettivo della revocatoria, cioè la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono fondare la prova della scientia decoctionis, ma la selezione degli indizi e il ragionamento inferenziale sono apprezzamenti di fatto riservati al merito.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la critica che mira solo a proporre una diversa lettura degli indizi non integra falsa applicazione della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    il motivo che contesta la valutazione delle prove tende in realtà a chiedere una nuova lettura del compendio probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    il dedotto giudicato interno non è stato ritenuto configurabile sulle questioni che la Corte d’appello non ha posto a base della propria decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    le censure sul giudicato interno sono state ritenute prive di interesse o comunque non decisive rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 329 c.p.c.

    l’impugnazione non ha colpito utilmente profili assorbiti o non decisivi della sentenza d’appello.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis del terzo può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione; non lo è, invece, quando la ratio decidendi sia chiaramente individuabile, anche se espressa in forma sintetica.
  • Le questioni processuali o le eccezioni che non costituiscono ratio decidendi o che risultano assorbite non sono utilmente deducibili in cassazione se la decisione si è fondata su una diversa autonoma ragione assorbente.
  • L’errore denunciato come violazione di legge non può consistere nella mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o in una differente valutazione delle prove, perché ciò attiene al merito e non al controllo di legittimità.
  • Non integra omessa pronuncia il mancato esame esplicito di un’eccezione processuale quando il giudice abbia comunque deciso nel merito in modo incompatibile con l’accoglimento di quella eccezione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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