Sentenza del 12/06/2020 n. 11327 - Corte di Cassazione
Accertamento - Studi di settore - Presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni, applicando gli studi di settore. La società sosteneva che lo scostamento rispetto ai valori dello studio fosse giustificato da circostanze specifiche: la crisi del settore tessile, la natura limitata delle lavorazioni svolte e il ricorso a un’impresa esterna, la concentrazione del 40,51% del fatturato su cinque clienti, il rapporto tra margine lordo effettivo e costo del venduto e gli effetti distorsivi dei compensi agli amministratori sulla stima GE.RI.CO. In Cassazione ha dedotto, tra l’altro, l’omessa valutazione delle proprie contestazioni; la Corte ha esaminato e accolto il primo motivo, relativo al vizio motivazionale, dichiarando assorbiti gli altri cinque.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della P. s.r.l. perché la CTR aveva valutato soltanto una delle circostanze addotte, senza esaminare criticamente le altre giustificazioni dello scostamento né darne adeguatamente conto in motivazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso deciso dalla CTP di Varese, e ha rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti: non vi è stata una decisione definitiva sulla validità dell’accertamento né sull’effettiva fondatezza delle giustificazioni della società.
Norme richiamate
Art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549
I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analiticoinduttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente
Lo scostamento dai valori dello studio di settore può legittimare l’avvio dell’accertamento analitico-induttivo, ma non determina automaticamente il reddito imponibile: l’accertamento standardizzato deve svolgersi in contraddittorio e le risultanze vanno confrontate con la situazione concreta del contribuente.
Art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i parametri o studi di settore [...] rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analiticoinduttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente
La norma consente l’accertamento analitico-induttivo quando i valori standardizzati divergono da quelli dichiarati, ma l’Ufficio deve dimostrare che lo standard prescelto è applicabile al caso concreto e il contribuente può provare circostanze specifiche che giustificano lo scostamento.
all'ente impositore spetterà la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento, mentre al contribuente farà carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce
L’onere probatorio è ripartito: l’Amministrazione prova l’applicabilità dello studio al contribuente; quest’ultimo allega e prova l’inapplicabilità dello standard o le peculiarità della propria attività e del periodo accertato che spiegano i risultati dichiarati.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore può fondare un accertamento, ma non basta da solo a rendere incontestabile la stima: l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto.
- Il contribuente può contrastare la stima documentando le caratteristiche effettive dell’attività e del periodo d’imposta, comprese condizioni settoriali, organizzative e commerciali che rendano ragionevole lo scostamento.
- Quando il contribuente allega circostanze concrete e rilevanti, il giudice deve valutarle criticamente nel loro complesso e spiegare in motivazione perché le ritiene idonee o inidonee a giustificare lo scostamento; non è sufficiente rispondere a una sola delle contestazioni.
- La cassazione per motivazione insufficiente e il rinvio non equivalgono all’annullamento definitivo dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove e le giustificazioni, mentre l’esito sostanziale della controversia resta aperto.
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