Cassazione Civile, Ordinanza n. 27843/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere per il quale l'appaltatore aveva agito per ottenere il saldo del corrispettivo, fondando la domanda su fatture e su una pretesa scrittura di riconoscimento del debito. Le committenti avevano resistito sostenendo, tra l'altro, che il saldo non fosse dovuto perché il pagamento era condizionato dal preventivo riparto tra tutti i comproprietari e perché le opere erano affette da vizi e difformità; in primo grado avevano anche ottenuto accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per vizi delle opere. In cassazione l'appaltatore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 1665, 1667 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione/decadenza delle azioni di garanzia, sostenendo che tali eccezioni sarebbero rilevabili d'ufficio o comunque proponibili in appello; 2) violazione degli artt. 1665, 1667, 2697 c.c. per non avere la Corte considerato la pretesa ammissione del debito contenuta in una scrittura successiva, con conseguente inversione dell'onere della prova; 3) violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 1665 e 2697 c.c. per non avere valorizzato il comportamento successivo delle parti e il riconoscimento del residuo; 4) violazione degli artt. 112, 116, 345 c.p.c., 1665 e 2697 c.c. per avere ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti in appello, senza valutarne l'indispensabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto ai primi due motivi, che la sentenza impugnata si era pronunciata sulla sola prescrizione delle azioni di garanzia per vizi dell'opera, e che prescrizione e decadenza non sono eccezioni rilevabili d'ufficio né proponibili per la prima volta in appello, per effetto del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Ha poi ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva escluso in fatto che la scrittura prodotta fosse un valido atto ricognitivo del debito, anche per mancanza di sottoscrizione, e perché comunque il preteso riconoscimento non imponeva l'accoglimento della domanda di pagamento, essendo stati accertati vizi delle opere e il mancato riparto delle spese tra tutti i comproprietari come condizioni ostative all'esigibilità del prezzo. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nel regime applicabile dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., i documenti non prodotti in primo grado possono essere utilizzati in appello solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile, non essendo più previsto il vaglio di indispensabilità. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare asseriti ultrapetita o omissioni di pronuncia, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze.
Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisasse violazioni decisive.
Richiamato nel quarto motivo con riferimento alla valutazione della prova documentale.
Richiamato in relazione al pagamento del prezzo dell'appalto e alla verifica dell'esigibilità del saldo.
Richiamato in relazione alla garanzia per vizi dell'opera e ai termini di decadenza/prescrizione.
La Corte richiama la disciplina del riconoscimento del debito per osservare che, anche a voler ritenere un effetto di inversione dell'onere della prova, ciò non bastava a fondare la domanda una volta emersi fatti ostativi al pagamento.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che l'eventuale inversione dell'onere non supera le circostanze idonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Interpretato nel senso che eccezioni nuove di prescrizione/decadenza e nuovi documenti non sono proponibili o utilizzabili in appello fuori dai limiti previsti dalla norma, senza più il criterio dell'indispensabilità.
Richiamato come norma sulla deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
Usato come base per dichiarare inammissibili i motivi ritenuti manifestamente infondati alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio con ordinanza.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le eccezioni di prescrizione e decadenza in materia di garanzia per vizi dell'opera appartengono alla disponibilità della parte e non sono rilevabili d'ufficio; dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c. non possono essere proposte per la prima volta in appello.
- Nel giudizio di appello, i documenti non prodotti in primo grado sono utilizzabili solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; non opera più, per i giudizi soggetti alla riforma, un generico vaglio di indispensabilità.
- Un preteso riconoscimento del debito non è idoneo a fondare da solo la condanna al pagamento se il giudice di merito accerta, con valutazione insindacabile in cassazione nei limiti del vizio di legittimità, l'assenza di un valido atto ricognitivo o l'esistenza di fatti ostativi all'esigibilità del credito, come vizi dell'opera o condizioni contrattuali non avverate.
- In tema di appalto, la domanda di saldo del corrispettivo può essere paralizzata dall'accertamento di vizi e difformità dell'opera e dall'inosservanza delle condizioni pattuite per l'esigibilità del prezzo.
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