Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29144/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un ente locale ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di ottemperanza. L’ente sosteneva che il giudice amministrativo avesse ecceduto i propri poteri pronunciando su una domanda risarcitoria che, per petitum sostanziale, sarebbe spettata al giudice ordinario. Secondo il ricorrente, la pretesa riguardava un danno da lesione dell’affidamento e da violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella vicenda di gara e nella fase tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, dunque una responsabilità della pubblica amministrazione di natura contrattuale/relazionale, estranea alla giurisdizione amministrativa. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c.; un’altra società ha aderito al ricorso e chiesto la riunione con altro procedimento.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno escluso la necessità di riunione con altro ricorso, osservando che la riunione obbligatoria riguarda le impugnazioni separate avverso la medesima sentenza, circostanza non ricorrente. Nel merito, hanno ritenuto che la domanda proposta in ottemperanza avesse come petitum sostanziale il risarcimento del danno connesso alla impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., e che quindi la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo, in particolare allo stesso Consiglio di Stato quale giudice dell’ottemperanza. È stata anche esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave. Le spese sono state poste a carico del ricorrente verso la società resistente e compensate nei rapporti con l’altra società.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione è necessaria solo per impugnazioni separate avverso la medesima sentenza; in difetto, l’istanza può essere disattesa per mancanza di presupposti di opportunità.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per lite temeraria è stata respinta perché non erano ravvisabili mala fede o colpa grave del ricorrente.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    "Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione".

    La norma attribuisce al giudice dell'ottemperanza anche l'azione risarcitoria per l'impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica del giudicato; si tratta di una nuova azione, accessoria al giudicato come suo presupposto, e non di mera attuazione della precedente decisione.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    Le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, incluse quelle risarcitorie, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte ha ritenuto infondato il dedotto difetto di giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sul riparto di giurisdizione; non ha condotto a esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 4 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto ostativo alla giurisdizione amministrativa nel caso concreto.

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto corretta la giurisdizione amministrativa.

  • art. 134 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso nel contesto della giurisdizione amministrativa e dell'ottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nuovamente per sostenere la giurisdizione del giudice dell'ottemperanza sulla domanda risarcitoria da mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 133, primo comma, lett. e), n. 1, c.p.a.

    Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie sulle procedure di affidamento e delle connesse domande risarcitorie.

  • art. 110, ottavo comma, Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale base del sindacato della Corte di cassazione sulle questioni di giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato nel motivo di ricorso nel contesto del sindacato sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata come fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desumibile dalla causa petendi e dalla natura della posizione dedotta in giudizio, non alla mera prospettazione della parte.
  • La domanda risarcitoria proposta in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 3, c.p.a., quando collegata all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, appartiene alla giurisdizione del giudice dell'ottemperanza.
  • La competenza del giudice dell'ottemperanza su tale azione risponde a esigenze di economia processuale ed effettività della tutela, trattandosi di rimedio autonomo ma presupposto dal giudicato da eseguire.
  • Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, la giurisdizione esclusiva amministrativa si estende anche alle domande risarcitorie connesse.
  • La riunione di ricorsi in cassazione non è automatica in ogni ipotesi di connessione, ma richiede che vi siano impugnazioni separate avverso la medesima sentenza; altrimenti può essere negata.
  • La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova di mala fede o colpa grave, non desumibili dalla sola soccombenza in una questione giuridica complessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoResponsabilità della PAInadempimentoRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.