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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17545/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 18 aprile 2019 con cui una persona fisica acquistava una cucina su misura da collocare in un appartamento che egli aveva già promesso di acquistare da una terza società, nell’ambito di un complesso immobiliare vincolato. Dopo il diniego della Soprintendenza alla configurazione edilizia prevista per l’immobile, l’acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto di fornitura della cucina, sostenendo che la mancata realizzazione del vano cucina configurasse impossibilità sopravvenuta per factum principis o, in subordine, presupposizione. La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo, da un lato, che non vi fosse un vero collegamento negoziale tra preliminare immobiliare e contratto di arredo e che l’evento amministrativo fosse comunque prevedibile per l’acquirente; dall’altro, che la circostanza della futura realizzazione del vano cucina non fosse stata assunta come presupposto comune e inespressamente condizionante anche dalla venditrice dell’arredo. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1463, 1256 e 1218 c.c. per avere escluso il factum principis e la conseguente impossibilità sopravvenuta; 2) violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. per avere negato la presupposizione, nonostante cucina su misura, progetto e sopralluoghi; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato pacifica la consapevolezza della venditrice circa la destinazione dell’arredo all’immobile nella configurazione prevista. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, richiamando anche il limite del "doppio conforme" per le censure sulla valutazione della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso sia la risoluzione per impossibilità sopravvenuta sia la risoluzione per presupposizione del contratto di acquisto della cucina. Ha ritenuto decisiva la prevedibilità, in capo al ricorrente, dell’esito amministrativo sfavorevole, già desumibile dal preliminare immobiliare, e ha escluso che il diniego della Soprintendenza fosse stato assunto come presupposto comune del contratto di arredo anche dalla società venditrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una diversa lettura delle prove e dei fatti processuali, preclusa in cassazione nel caso di doppia conforme. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1463 c.c.

    L’impossibilità sopravvenuta rileva solo se l’evento estintivo della prestazione è imprevedibile e non imputabile al debitore; se l’evento era prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, non può giustificare la risoluzione.

  • art. 1256 c.c.

    L’impossibilità sopravvenuta produce effetti estintivi o liberatori solo quando derivi da causa esterna e imprevedibile; la prevedibilità dell’evento esclude l’operatività della norma nel caso concreto.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità per inadempimento va coordinata con il requisito dell’imprevedibilità dell’evento impeditivo invocato come causa di esonero.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve valorizzare il testo negoziale e il comportamento complessivo delle parti; nel caso concreto il contenuto del contratto non consentiva di ricavare una presupposizione comune circa la realizzazione del vano cucina.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede ermeneutica non consente di desumere una condizione inespressa che non risulti condivisa da entrambi i contraenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura per violazione dell’art. 115 è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o da lui disposte d’ufficio, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    È denunciabile solo l’erronea attribuzione di un diverso valore legale o il mancato rispetto di una regola di prova legale; non è consentita una critica al prudente apprezzamento delle prove in quanto tale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nei primi due motivi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Le doglianze sulla valutazione del fatto e della prova sono scrutinabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ancora consentito.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 4

    Nel caso di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione basato sul vizio di motivazione sui fatti già decisi in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa con il procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la proposta del consigliere non integra causa di incompatibilità.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni economiche previste per la lite temeraria.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’impossibilità sopravvenuta non è invocabile quando l’evento impeditivo, pur esterno, fosse ragionevolmente prevedibile secondo la diligenza ordinaria al momento della conclusione del contratto.
  • La presupposizione richiede che la situazione di fatto o di diritto sia comune ad entrambe le parti, assunta come certa e determinante del consenso, e non semplicemente nota a una sola parte o riferita in via unilaterale all’oggetto della prestazione.
  • La destinazione di un bene a un determinato immobile o vano non basta, da sola, a dimostrare una presupposizione negoziale sulla futura esistenza di quel vano se il contratto non mostra che tale circostanza sia stata elevata a condizione inespressa comune.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze di fatto, salvo i casi tipici di prova non introdotta o di erroneo uso di prove legali.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che mirano a contestare l’accertamento di fatto o la valutazione delle prove incontrano un ulteriore limite di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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