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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38152/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il TUCCILLO era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato, nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori ex art. 1, comma 82, legge n. 220/2010, di non aver riportato condanne nei cinque anni precedenti, mentre nel gennaio 2017 aveva ottenuto una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") di 1 anno, irrevocabile nel febbraio 2017. In cassazione il ricorrente ha dedotto la nullità per violazione degli artt. 606 comma 1 lett. e) e b) c.p.p., sostenendo che l'estratto del casellario giudiziale datato 5 febbraio 2019 riportava la dicitura "NULLA", mancando così l'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che, alla luce dell'evoluzione normativa (D.P.R. n. 313/2002 e successive modifiche, con riferimento anche al d.lgs. n. 122/2018) e dell'art. 175 c.p., il soggetto che rende dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non è tenuto a indicare nel modello le iscrizioni previste dall'art. 24 comma 1 (tra cui le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti con pena non superiore a due anni). Poiché la sentenza di patteggiamento del 2017 aveva inflitto pena di un anno, la dichiarazione del TUCCILLO non integrava il reato contestato; la Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha inoltre osservato che, ove integrato diversamente, il fatto sarebbe stato riqualificabile ai sensi dell'art. 483 c.p., ma non è il caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma originariamente applicata per la falsa dichiarazione: la Corte ha ritenuto che, in relazione alla specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e alla normativa sul casellario, il fatto non risultava integrato.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa dichiarazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione: la Corte osserva che, ove i presupposti fossero stati diversi, il fatto avrebbe dovuto essere eventualmente ricondotto a questa fattispecie.

  • art. 175 cod. pen.

    «se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice (...) può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (...)»

    Stabilisce la possibilità, per il giudice, di disporre la non menzione nel certificato del casellario per determinate condanne lievi; la Corte utilizza questo principio per spiegare il meccanismo della non menzione nelle certificazioni.

  • art. 688 cod. proc. pen. (previgente)

    «ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.»

    Richiamata per spiegare la normativa previgente che equiparava diritti di acquisizione del casellario tra autorità giudiziarie e pubbliche amministrazioni; però tale equiparazione è stata superata dal d.P.R. n. 313/2002.

  • D.P.R. n. 313 del 2002, art. 28

    «L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1»

    Norma chiave usata dalla Corte: esclude l'obbligo di indicare, nelle dichiarazioni sostitutive, le iscrizioni di cui all'art. 24 comma 1 (tra cui le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti con pena fino a due anni), dunque giustifica l'assenza di dichiarazione del ricorrente.

  • D.P.R. n. 313 del 2002, art. 24 e art. 25

    Disciplinano i diversi tipi di certificati del casellario e prevedono espressamente l'esclusione della menzione di determinate condanne nei certificati che sono rilasciati, nei limiti indicati, coerentemente con l'art. 175 c.p.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47

    Regolano le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le autocertificazioni: la sentenza interpreta tali dichiarazioni alla luce del D.P.R. n. 313/2002, ritenendo che non richiedano l'indicazione delle iscrizioni escluse dall'art. 24 comma 1.

  • d.lgs. n. 122 del 2018

    Ha modificato il D.P.R. n. 313/2002 (art. 28), contribuendo a chiarire i limiti dell'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni sostitutive; le modifiche sono state rilevanti per la decisione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando si rilascia una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non si è tenuti a indicare le iscrizioni nel casellario previste dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. n. 313/2002 (ad es. sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti con pena fino a 2 anni), per effetto dell'art. 28 comma 8 del d.P.R. n. 313/2002, così come modificato.
  • La mancata indicazione di una condanna che per legge non deve essere menzionata nel certificato del casellario può escludere l'elemento soggettivo necessario per reati di falsa dichiarazione (art. 495 c.p.), conducendo all'inapplicabilità della fattispecie.
  • Occorre distinguere tra la documentazione rilasciata all'autorità giudiziaria (che può avere accesso a tutte le iscrizioni) e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rivolte a pubbliche amministrazioni o privati: l'ambito di ciò che deve essere dichiarato è diverso.
  • In presenza di falsa attestazione resa mediante dichiarazione sostitutiva potrebbe comunque prospettarsi la ricomprensione della condotta nell'art. 483 c.p. (falsa dichiarazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione), ma va sempre verificato se sussista l'obbligo di dichiarare la specifica iscrizione in base alla normativa sul casellario.
  • Verificare sempre: data della condanna, tipo di provvedimento (sentenza di patteggiamento, decreto penale, ecc.), misura della pena e se il beneficio di non menzione è stato concesso o revocato, nonché la normativa vigente alla data della dichiarazione, perché cambiamenti normativi influenzano gli obblighi di dichiarazione.
  • Chi presta assistenza legale in casi simili dovrebbe controllare l'estratto del casellario e la normativa vigente al momento della dichiarazione, e considerare l'eventuale riqualificazione della fattispecie se emergono elementi diversi rispetto a quelli contestati.

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