Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
Una ex dipendente di un ente pubblico aveva chiesto il rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF sulle prestazioni di previdenza complementare percepite da un fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’ente, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 252/2005. La domanda era stata accolta nei gradi di merito. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme transitorie del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che, trattandosi di montanti maturati entro il 30 settembre 1999 e di soggetto iscritto a un "vecchio fondo", dovesse applicarsi il regime fiscale previgente e non quello agevolato; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina che escludeva, per gli ex dipendenti pubblici in quiescenza, l’immediata applicazione del nuovo regime fiscale, riservato al settore privato. In memoria, tuttavia, l’Agenzia ha rinunciato al secondo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso, contestando la lettura transitoria proposta dall’Ufficio e invocando anche un profilo di illegittimità costituzionale della disciplina applicata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato non scrutinato il secondo per rinuncia dell’Agenzia in memoria, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente e quindi la domanda di rimborso. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della contribuente; le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la disciplina fiscale più favorevole non si applica alle prestazioni maturate da "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" nei casi regolati dalla disposizione transitoria
art. 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
le norme transitorie mantengono per determinate posizioni il regime tributario previgente; per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti si applica il regime vigente al 31 dicembre 2006
art. 64, commi 1 e 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi del parastato
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 3 Cost.
richiamato dalla contribuente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina transitoria
art. 53 Cost.
richiamato dalla contribuente in via mediata; la Corte esclude la violazione della capacità contributiva
art. 38, secondo comma, Cost.
evocato in relazione alla ratio di favore per la previdenza complementare privata, non estensibile automaticamente al diverso caso dei "vecchi fondi"
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato come antecedente del sistema di previdenza complementare e come parametro per il diverso regime dei fondi successivi
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in tema di tassazione separata delle prestazioni previdenziali e delle somme da rendimenti
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
individuano il regime di tassazione separata richiamato dalla giurisprudenza precedente
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
richiamato per la ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dal rendimento nei regimi precedenti
Massime di principio
- In materia di prestazioni di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile va individuato avendo riguardo alla disciplina vigente nel momento in cui si determina il montante finale della prestazione, secondo la scansione temporale prevista dalle norme transitorie.
- Per i soggetti qualificabili come "vecchi iscritti" a "vecchi fondi", la soppressione del fondo e la disciplina transitoria possono imporre l’applicazione del regime tributario previgente, escludendo l’estensione del regime agevolato introdotto per altri fondi.
- Le norme agevolative in materia tributaria hanno natura eccezionale e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, salvo che ciò sia imposto dalla ratio del beneficio.
- La diversità dei sistemi contributivi e di gestione tra vecchi fondi integrativi e fondi di previdenza complementare successivi giustifica un trattamento fiscale differenziato delle prestazioni, senza che ciò integri di per sé violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
- Quando la causa è decisa in cassazione senza rinvio, ciò presuppone che la controversia sia definibile sulla base degli accertamenti già compiuti e che non siano necessari ulteriori approfondimenti in fatto.
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