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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04894/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per avere impiegato, nella propria azienda, quattro lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. In ricorso ha dedotto: 1) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità sulla prova del reato, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato una spiegazione alternativa dei fatti, e cioè che i quattro stranieri fossero presenti solo occasionalmente, magari per un aiuto estemporaneo o per esigenze personali, senza vincolo di subordinazione; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che non sarebbero stati considerati gli elementi favorevoli indicati nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di merito riproducessero sostanzialmente quelli già proposti in appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, resa in regime di doppia conforme, la quale aveva esaminato e disatteso tali censure con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. Quanto alla prova del reato, ha valorizzato il dato che gli operanti avevano sorpreso i quattro stranieri intenti a svolgere la medesima attività dei quattro lavoratori regolarmente assunti, ciascuno in una postazione autonoma, ritenendo irrilevante l'assenza di contratti di lavoro alla luce dell'illiceità dell'assunzione. La tesi alternativa prospettata dalla difesa è stata giudicata non plausibile e priva di riscontri. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego, fondata sull'elevato numero di lavoratori irregolari impiegati e sull'assenza di elementi positivamente valutabili, non essendo sufficienti né l'incensuratezza né la distanza temporale del fatto. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata come base della condanna per l'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale limite all'applicazione della sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende, subordinandola all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • Quando la decisione di appello si innesta su una doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è particolarmente ristretto e non consente una nuova rivalutazione del merito, salvo vizi effettivi di illogicità o mancanza di motivazione.
  • In materia di prova, l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa deve essere ragionevole e supportata da elementi di riscontro; una ricostruzione meramente congetturale o solo astrattamente plausibile non è sufficiente a scardinare l'impianto accusatorio.
  • Ai fini dell'accertamento dell'impiego di lavoratori irregolari, è decisivo che gli stranieri siano sorpresi nell'espletamento di mansioni riconducibili all'attività aziendale; l'assenza di contratti regolari non indebolisce la prova, ma è coerente con la contestazione dell'illecito impiego.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi negativi specifici, quali l'elevato numero di persone irregolarmente impiegate, e constata l'assenza di concreti elementi positivi da bilanciare; non bastano, di regola, la mera incensuratezza o il decorso del tempo dal fatto.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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