Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Nel primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'erroneità della ricostruzione in fatto e della configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato, in termini generici, la violazione di legge e il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi. Ha osservato che la censura sulla responsabilità si poneva in contrasto con l'orientamento consolidato sulla configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p. e che la motivazione dei giudici di merito era immune da vizi logici. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il giudice di merito può fondare il diniego su elementi negativi ritenuti decisivi o sull'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni dato prospettato dalle parti. In tema di pena, ha richiamato la discrezionalità del giudice nella graduazione del trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama l'orientamento consolidato sulla configurabilità del delitto e ritiene manifestamente infondata la censura contro l'affermazione di responsabilità.
Il reato è indicato tra quelli oggetto di contestazione e di conferma della condanna nei gradi di merito.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione, con sindacato di legittimità limitato ai casi di arbitrarietà o illogicità.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità è inammissibile quando la censura si risolve in una tesi incompatibile con il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla configurabilità del reato contestato e la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente coerente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico purché il giudice indichi elementi negativi ritenuti decisivi o la mancanza di elementi positivi; non è necessario un esame analitico di tutti i dati dedotti dalle parti.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo una motivazione assente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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