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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la penale responsabilità, deducendo due motivi entrambi centrati sulla valutazione della prova: con il primo lamentava un vizio di motivazione quanto alla prova ricognitiva, sostenendo che l'individuazione dell'imputato come autore dei reati fosse stata apprezzata in modo erroneo; con il secondo contestava il ragionamento seguito dai giudici di merito, in particolare l'uso dell'intestazione dell'autovettura al padre dell'imputato come elemento di riscontro del riconoscimento effettuato dalla persona offesa. La doglianza, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della credibilità delle prove già esaminate nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di attendibilità già compiuti in appello, operazione preclusa al giudice di legittimità se non nei limiti del travisamento della prova specificamente dedotto, qui non individuato. Ha inoltre escluso che la Corte possa sovrapporre il proprio apprezzamento a quello di merito o confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi alternativi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio già compiuta dai giudici di merito, poiché il sindacato di legittimità non coincide con un terzo grado di merito.
  • La censura per vizio di motivazione sulla ricognizione dell'imputato è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e respinte in appello, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali.
  • Il giudice di legittimità non può confrontare la motivazione della sentenza impugnata con modelli argomentativi alternativi costruiti dall'esterno, né sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.
  • La valorizzazione di elementi di riscontro della prova dichiarativa o ricognitiva appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente esistente e non presenta un travisamento specifico della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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