Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non conforme ai requisiti di specificità dell'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di rapina. Con l'unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica: non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione dovessero essere criticati, né consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a base della censura; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specificamente i passaggi censurati e le ragioni dell'errore denunciato.
  • La mera lamentela assertiva o apodittica della insufficienza della motivazione non soddisfa il requisito di specificità del motivo di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.