Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non conforme ai requisiti di specificità dell'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di rapina. Con l'unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica: non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione dovessero essere criticati, né consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a base della censura; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specificamente i passaggi censurati e le ragioni dell'errore denunciato.
- La mera lamentela assertiva o apodittica della insufficienza della motivazione non soddisfa il requisito di specificità del motivo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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