Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale e ha lamentato l'omessa riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di incauto acquisto, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse la consapevolezza richiesta per la ricettazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente ripropositivo di doglianze di fatto già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e conforme ai principi di legittimità, evidenziando la mancata documentazione della provenienza della maggior parte della merce rinvenuta e altri elementi incompatibili con la riqualificazione in incauto acquisto. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare puntualmente tutte le circostanze dedotte dalla difesa. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La condotta è stata qualificata come ricettazione e la difesa ha chiesto la riqualificazione in incauto acquisto, esclusa dai giudici di merito sulla base degli elementi fattuali valorizzati.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando sorretto da congruo riferimento agli elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi positivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre le stesse doglianze in fatto già esaminate e confutate con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La riqualificazione da ricettazione a fattispecie meno grave presuppone che dagli elementi acquisiti emerga l'assenza degli indici sintomatici della consapevolezza della provenienza delittuosa o sospetta del bene; se il giudice valorizza plurimi elementi incompatibili con tale ricostruzione, la censura non supera il vaglio di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento sintetico agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla sola assenza di elementi positivi, senza necessità di analizzare puntualmente ogni argomento difensivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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