Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con l'unico motivo articolato ha dedotto: (1) l'erronea affermazione della responsabilità penale, ma il profilo è stato ritenuto non consentito perché consisteva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già specificamente disattese; (2) la violazione di legge e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo che il decorso del tempo avrebbe deposto per l'occasionalità della condotta; (3) la violazione di legge e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla responsabilità era una ripetizione di doglianze già respinte in appello e quindi non specifica; che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità era immune da vizi, anche perché l'imputato risultava gravato da quattro precedenti penali specifici incompatibili con la non abitualità; e che la doglianza sulla pena era infondata, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, quando la pena sia stata irrogata ben al di sotto del medio edittale e sia sorretta da motivazione adeguata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Disposizione incriminatrice del reato contestato, oggetto della censura sulla responsabilità penale.
art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando difetta uno dei presupposti, in particolare la non abitualità della condotta.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, purché motivata e non arbitraria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già proposte in appello, senza una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi ostativi alla non abitualità della condotta, come i precedenti penali specifici dell'imputato.
- Il richiamo al mero decorso del tempo non è sufficiente, da solo, a imporre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se non è accompagnato da concreti indicatori di occasionalità della condotta.
- La quantificazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o mancanza di motivazione; non lo è quando la sanzione sia contenuta in misura sensibilmente inferiore al medio edittale e sorretta da adeguata giustificazione.
Come è indicizzato
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