Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva deciso sul merito della sua posizione. L'unico motivo dedotto riguardava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta, formulata in appello, di dichiarare estinto il reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, il reato sarebbe stato già prescritto alla data della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il reato di riciclaggio non risultava prescritto, tenuto conto dell'aumento del termine di prescrizione derivante dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sulla prescrizione fosse manifestamente infondata, perché il termine prescrizionale non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata, anche in ragione dell'effetto aumentativo derivante dalla recidiva contestata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il reato contestato è riciclaggio; la Corte ne valuta il termine di prescrizione alla luce della disciplina applicabile e dell'aumento derivante dalla recidiva.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale comporta un aumento del termine necessario a prescrivere.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il giudice deve verificare il termine applicabile considerando anche eventuali effetti di aumento previsti dalla recidiva contestata e ritenuta.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base del corretto calcolo del termine, il reato non risulta estinto alla data della decisione impugnata.
  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sul termine di prescrizione, prolungandolo rispetto a quello ordinario.
  • Quando il ricorso per cassazione propone una censura in palese contrasto con il dato normativo, esso può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti economici
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.