Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33512/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento per contributi previdenziali IVS. In primo grado l'opposizione del debitore era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione, salvo alcune cartelle notificate ma ormai prescritte. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo provata la notifica degli atti presupposti sulla base di documentazione prodotta e non specificamente disconosciuta, e considerando tardivo il disconoscimento delle copie. Il ricorso per cassazione deduceva due violazioni di legge: con il primo motivo si contestava la valutazione della corte d'appello sulla regolarità della notifica degli avvisi di addebito e sulla tardività del disconoscimento delle copie, invocando l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 137 c.p.c.; con il secondo motivo si sosteneva che, dopo l'appello, l'ente previdenziale aveva annullato totalmente o parzialmente gli avvisi di addebito e che avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e censurava un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti non ravvisati nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato di avere sollevato la questione in appello, né ciò risultava dalla sentenza impugnata, sicché la censura appariva nuova in sede di legittimità; inoltre non era stato trascritto o comunque riportato l'atto di sgravio su cui il motivo si fondava, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Non essendovi difese scritte degli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento degli avvisi di addebito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato implicitamente dalla Corte per la mancata indicazione/trascrizione dell'atto di sgravio posto a fondamento del secondo motivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 11892/2016

    citato solo come precedente sulla sindacabilità in cassazione degli accertamenti di fatto del giudice di merito

  • art. 27000/2016

    citato solo come precedente sulla sindacabilità in cassazione degli accertamenti di fatto del giudice di merito

Massime di principio

  • La contestazione in cassazione della regolarità della notifica di atti presupposti, quando richieda una diversa lettura delle risultanze documentali, è inammissibile se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
  • Il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, per essere utile in sede di legittimità, deve risultare in modo specifico e tempestivo; in mancanza, la censura sulla prova documentale non è ammissibile nei limiti del controllo di legittimità.
  • Le questioni dedotte per la prima volta in cassazione, se non risultano già trattate nei gradi di merito e non emergono dalla sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione che si fonda su un documento deve rispettare l'onere di specifica indicazione e produzione del documento rilevante; la mancata trascrizione o localizzazione dell'atto su cui si fonda la censura comporta inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e gli intimati non svolgono difese scritte, la Corte può non provvedere sulle spese; resta ferma l'applicazione del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.