Cassazione Civile, Ordinanza n. 33512/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un'intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento per contributi previdenziali IVS. In primo grado l'opposizione del debitore era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione, salvo alcune cartelle notificate ma ormai prescritte. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo provata la notifica degli atti presupposti sulla base di documentazione prodotta e non specificamente disconosciuta, e considerando tardivo il disconoscimento delle copie. Il ricorso per cassazione deduceva due violazioni di legge: con il primo motivo si contestava la valutazione della corte d'appello sulla regolarità della notifica degli avvisi di addebito e sulla tardività del disconoscimento delle copie, invocando l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 137 c.p.c.; con il secondo motivo si sosteneva che, dopo l'appello, l'ente previdenziale aveva annullato totalmente o parzialmente gli avvisi di addebito e che avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e censurava un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti non ravvisati nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato di avere sollevato la questione in appello, né ciò risultava dalla sentenza impugnata, sicché la censura appariva nuova in sede di legittimità; inoltre non era stato trascritto o comunque riportato l'atto di sgravio su cui il motivo si fondava, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Non essendovi difese scritte degli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento degli avvisi di addebito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato implicitamente dalla Corte per la mancata indicazione/trascrizione dell'atto di sgravio posto a fondamento del secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 11892/2016
citato solo come precedente sulla sindacabilità in cassazione degli accertamenti di fatto del giudice di merito
art. 27000/2016
citato solo come precedente sulla sindacabilità in cassazione degli accertamenti di fatto del giudice di merito
Massime di principio
- La contestazione in cassazione della regolarità della notifica di atti presupposti, quando richieda una diversa lettura delle risultanze documentali, è inammissibile se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
- Il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, per essere utile in sede di legittimità, deve risultare in modo specifico e tempestivo; in mancanza, la censura sulla prova documentale non è ammissibile nei limiti del controllo di legittimità.
- Le questioni dedotte per la prima volta in cassazione, se non risultano già trattate nei gradi di merito e non emergono dalla sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione che si fonda su un documento deve rispettare l'onere di specifica indicazione e produzione del documento rilevante; la mancata trascrizione o localizzazione dell'atto su cui si fonda la censura comporta inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e gli intimati non svolgono difese scritte, la Corte può non provvedere sulle spese; resta ferma l'applicazione del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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