Cassazione Penale, Sentenza n. 15083/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006) con due censure: 1) violazione di legge e difetto probatorio (artt. 187 e 533 cod. proc. pen. insieme all'art. 256 d.lgs. 152/2006): si deduce che mancava prova che il deposito dei rifiuti e l'incendio fossero attribuibili al ricorrente (area non recintata e non esclusiva, essere affittuario non sarebbe sufficiente, assenza di oggetti/strumenti individuabili come strumenti dell'abbruciamento); 2) vizio di motivazione (artt. 187, 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen.): si contesta che il Tribunale avrebbe ritenuto lo smaltimento per abbruciamento unicamente in quanto l'imputato era affittuario, senza adeguata esposizione delle ragioni probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Verona avesse motivato in modo logico e completo la condanna ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 valorizzando: presenza dell'imputato all'atto dei roghi (attestata dai Vigili del Fuoco), diffusione e qualità dei rifiuti, tracce di antecedenti abbruciamenti e disponibilità giuridica del fondo per effetto del contratto di affitto; assenza di elementi idonei a configurare il deposito temporaneo. La Corte ha confermato che le inferenze tratte dal giudice di merito non richiedono necessariamente il rinvenimento di strumenti dell'incendio e che la rivalutazione del materiale probatorio è estranea al sindacato di legittimità quando la motivazione è congrua. Quanto al capo relativo all'art. 674 c.p., il Tribunale aveva assolto l'imputato per insufficienza di prova sull'idoneità delle emissioni a superare la normale tollerabilità; tale valutazione rimane impregiudicata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 03/03/2026.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
La Corte ha interpretato la norma come applicabile quando vi sia gestione/smaltimento non autorizzato mediante abbruciamento, valutando fattispecie non episodiche (quantità/qualità e reiterazione) e ritenendo sufficiente la disponibilità del sito e la presenza dell'imputato per attribuire la condotta, senza necessità del rinvenimento di strumenti dell'incendio.
Il giudice di merito ha assolto per questo capo per difetto di prova sulla idoneità delle emissioni a superare la normale tollerabilità, tenendo conto del contesto (area non in centro abitato, entità modesta dei roghi). La Corte non ha ritenuto censurabile tale valutazione.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione delle regole processuali riferite alla formazione e allegazione degli atti impugnati.
Richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente esposto le fonti probatorie e le ragioni del convincimento.
Norma indicata nella doglianza di violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura pretestuosa, trattandosi di riconsiderazione del compendio probatorio rimessa al giudice di merito.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come parametro degli oneri motivazionali; la Corte ha ritenuto osservati gli obblighi di motivazione, essendo stata fornita logica esposizione delle ragioni giuridiche e probatorie.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata per l'assoluzione sul capo relativo alle emissioni moleste; il Tribunale ha applicato l'assoluzione per insufficienza di prova ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che delimita il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione: la verifica è circoscritta all'assenza di manifesta illogicità o carenza di esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso di fatto volto a riconsiderare le valutazioni di merito.
Norma applicata per l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La disponibilità giuridica del sito (anche come affittuario) e la presenza dell'imputato al momento di roghi, unitamente alla diffusione e qualità dei rifiuti e a precedenti abbruciamenti, possono legittimamente fondare una condanna per gestione/smaltimento non autorizzata ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, anche in assenza del rinvenimento di strumenti materiali dell'incendio.
- La distinzione tra deposito temporaneo (derogato) e deposito incontrollato/abbandono richiede un accertamento di fatto: spetta al giudice di merito valutare requisiti quali quantità, qualità e reiterazione; tale valutazione, se motivata, è poco sindacabile in Cassazione.
- La mera contestazione generica della valutazione probatoria di merito senza indicare vizi logici o carenze specifiche della motivazione è insufficiente in sede di cassazione; è necessario contestare punti di fatto e di diritto con specificità.
- Per le fattispecie di emissioni moleste (art. 674 c.p.), è necessario provare che le emissioni superino la normale tollerabilità nel contesto concreto; l'assenza di tale prova giustifica l'assoluzione.
- Il ricorrente deve allegare e dimostrare fatti che giustifichino l'applicazione di regimi derogatori (es. deposito temporaneo); l'onere probatorio in tal senso grava sul detentore/affittuario.
- In casi ambientali complessi, l'accertamento della continuità e non episodicità dell'attività illecita (quantità/qualità/reiterazione) è centrale per la qualificazione come gestione non autorizzata.
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