Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento notificato per i periodi d'imposta 2006 e 2007 a una società, con recupero di importi ai fini IRES e IRAP per l'asserita errata determinazione delle quote di ammortamento di due cespiti. Il ricorso introduttivo alla CTP era stato dichiarato inammissibile perché la contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto impositivo limitandosi a richiamare, per relationem, i motivi già formulati in altri ricorsi pendenti contro altri atti. La CTR ha confermato tale esito e la curatela fallimentare, subentrata nelle more del fallimento, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'indicazione dei motivi di ricorso potesse essere assolta mediante rinvio per relationem ai motivi contenuti in un atto allegato al ricorso e notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, reputando infondato l'unico motivo. Ha ribadito che nel processo tributario ogni ricorso deve avere autonomia propria, perché l'oggetto del giudizio è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dell'atto impositivo; non è quindi consentito soddisfare l'onere di specificazione dei motivi tramite un generico rinvio a motivi formulati in altro ricorso, neppure se concernente causa connessa, né tramite il richiamo a un allegato del medesimo ricorso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992
impone che il ricorso tributario contenga motivi autonomi e specifici; non è sufficiente un rinvio generico per relationem a motivi contenuti in altri atti o allegati
art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992
concorre a delimitare l'oggetto del contenzioso tributario alle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione richiamata in tema di ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve essere autosufficiente quanto ai motivi di impugnazione: l'atto introduttivo non può limitarsi a un rinvio generico ad altri atti o allegati per integrare la causa petendi.
- L'oggetto del contenzioso tributario è rigidamente delimitato dai motivi di ricorso contro lo specifico atto impositivo; motivi formulati in separati ricorsi, anche se relativi a cause connesse, non possono essere automaticamente trasfusi nel nuovo giudizio.
- Il richiamo per relationem ai motivi di un allegato non soddisfa l'onere di specificazione imposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, se non consente alla controparte e al giudice di individuare con chiarezza le doglianze riferite al singolo atto impugnato.
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