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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23985/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte della Corte d'appello, della domanda di un lavoratore volta ad ottenere la maggiorazione e gli interessi su contributi dovuti in relazione alla ricongiunzione presso il Fondo Volo di periodi di contribuzione maturati come ufficiale di marina militare presso l'INPDAP. Il giudice di secondo grado aveva riformato la decisione del Tribunale di Padova e rigettato la pretesa del lavoratore, compensando le spese. In cassazione, l'INPS ha proposto ricorso principale con un unico motivo, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione di norme sulla ricongiunzione e sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato il diritto sulla base della disciplina della legge n. 29 del 1979, invece di applicare le norme speciali sulla costituzione della posizione assicurativa. L'INPS ha resistito anche al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'INPS perché formulato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. anziché come vizio di omessa pronuncia ex n. 4, e comunque perché mancavano allegazioni e prova specifica dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione. Ha poi rigettato il ricorso incidentale del lavoratore, ritenendo infondata la censura sulla disciplina applicabile: ha richiamato l'orientamento secondo cui la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla ricongiunzione ordinaria e trova applicazione quando il lavoratore abbia cessato definitivamente il servizio nell'ordinamento speciale senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo formulato come violazione di legge non consente, nel caso concreto, di esaminare un denunciato vizio di omessa pronuncia quando sarebbe stato necessario invocare il n. 4 e l'esame degli atti risultava essenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il corretto parametro per denunciare un vizio di omessa pronuncia del giudice di merito.

  • art. 2 L. 29/1979

    la disciplina generale della ricongiunzione è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie per la specialità delle norme sulla costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 1 L. 322/1958

    richiamata come base normativa speciale per la costituzione della posizione assicurativa nei casi di cessazione dal servizio in ordinamenti speciali.

  • art. 196 D.P.R. 1092/1973

    richiamata insieme alla legge n. 322/1958 quale disciplina speciale applicabile alla posizione contributiva del lavoratore.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente incidentale nella censura interpretativa sulla disciplina applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione riformata o cassata richiede non solo la deduzione del titolo restitutorio, ma anche l'allegazione e la prova specifica dell'effettivo pagamento delle somme da ripetere.
  • L'errore nella sussunzione del vizio processuale nel motivo di ricorso per cassazione può renderlo inammissibile quando la censura avrebbe dovuto essere veicolata come omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., specialmente se la verifica richiede l'esame degli atti di merito.
  • In materia previdenziale, la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa prevale sulla ricongiunzione ordinaria quando il lavoratore abbia cessato definitivamente il servizio nell'ordinamento speciale e non abbia maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza.
  • La costituzione della posizione assicurativa opera solo al ricorrere delle condizioni di cessazione dal servizio e di mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici nella gestione speciale; in mancanza di tali cause ostative, non si applica la disciplina generale della ricongiunzione.
  • In caso di soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese di lite e può dare atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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