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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05772/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo depositato dalle parti e, conseguentemente, ha dichiarato cessata la materia del contendere. In considerazione della conciliazione intervenuta, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile perché riferiti a operazioni considerate soggettivamente inesistenti. La società contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTP aveva rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado dell'Abruzzo aveva confermato il rigetto, valorizzando il fatto che la società, operatore esperto del settore carburanti, aveva sostituito i fornitori storici con società di recente costituzione, prive di struttura operativa e praticanti prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, senza svolgere adeguate verifiche. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte tributaria avesse erroneamente affermato la consapevolezza della partecipazione a un sistema frodatorio sulla base di elementi probatori inesistenti; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che gli indizi posti a base della decisione non fossero gravi, precisi e concordanti e che fossero stati utilizzati anche elementi di prova mai introdotti nel giudizio. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente e l'Agenzia delle entrate depositavano un accordo conciliativo intervenuto nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la fase di definizione accelerata del giudizio mediante proposta del consigliere delegato, poi superata dalla richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità/violazione motivazionale della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    invocato quale parametro costituzionale della motivazione del provvedimento decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove e del prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato dal ricorrente come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato dal ricorrente come vizio processuale/nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    usato dal ricorrente per censurare l'accertamento di fatto e la motivazione della decisione di merito.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente nel contenzioso tributario in relazione alla prova e alla valutazione degli elementi indiziari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la ritenuta sussistenza di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'accordo conciliativo intervenuto nel corso del giudizio, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un accordo conciliativo intervenuto in corso di cassazione nel processo tributario, il giudizio viene dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La conciliazione intervenuta nel giudizio comporta, di regola, la compensazione integrale delle spese, ove così ritenuto dalla Corte in relazione alla definizione transattiva della lite.
  • Le censure che investono la valutazione delle prove in tema di operazioni soggettivamente inesistenti devono confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito circa la consapevolezza del contribuente e la gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Ufficio.
  • In materia tributaria, la contestazione della partecipazione a una frode fiscale può essere sorretta da elementi indiziari relativi alla scelta di fornitori recenti, privi di struttura operativa e praticanti prezzi antieconomici, purché tali elementi siano effettivamente valutati nel rispetto delle regole probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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