Cassazione Civile, Ordinanza n. 22354/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia riguarda la proroga del trattenimento di uno straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. La Questura aveva chiesto al Giudice di Pace la prima proroga del trattenimento, rappresentando difficoltà nell'accertamento dell'identità e/o nazionalità e nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio. Il difensore del trattenuto si era opposto, eccependo: la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza; la lesione del diritto di difesa per l'impossibilità di conferire con l'assistito, che si trovava in quarantena per un focolaio Covid-19 e non poteva essere raggiunto né in presenza né per telefono; l'illegittimità del decreto di trattenimento e, in particolare, la necessità di un nuovo decreto di espulsione a fronte dell'inottemperanza al precedente ordine di allontanamento. Con il ricorso per cassazione, lo straniero ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, deducendo la nullità del procedimento per mancata partecipazione all'udienza e impossibilità di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, sostenendo che la mancata adozione di un nuovo decreto di espulsione rendeva illegittimo il trattenimento e che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto precluso il sindacato su tale profilo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha osservato che l'eccezione sollevata davanti al giudice di merito non riguardava l'illegittimità del decreto di espulsione in sé, ma la necessità di un nuovo provvedimento espulsivo, ulteriore rispetto a quello rimasto inottemperato, come presupposto del trattenimento. Ha quindi giudicato incongrua, se non apparente, la motivazione del provvedimento impugnato, perché non si era confrontata con la specifica censura proposta. In applicazione del principio della ragione più liquida, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto del Giudice di Pace, ritenendo che il termine perentorio per disporre la proroga fosse ormai decorso. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione nel giudizio di cassazione e ha affermato che la liquidazione dovrà essere effettuata dal Giudice di Pace ai sensi delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro di denuncia della nullità del procedimento e della violazione del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge in materia di trattenimento e rimpatrio dello straniero.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa del trattenuto.
art. 111 Cost.
richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
norma centrale sul trattenimento e sulla proroga nei centri di permanenza per i rimpatri.
art. 15 direttiva 2008/115/CE
richiamato quale parametro europeo sulla detenzione amministrativa dello straniero in vista del rimpatrio.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
"si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo"
la Corte valorizza la previsione per affermare che, in caso di violazione dell'ordine di allontanamento, occorre un nuovo provvedimento di espulsione.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal giudice di pace, ma la Corte precisa che l'eccezione del ricorrente non verteva sull'impugnazione diretta del decreto di espulsione.
usato come base per la cassazione senza rinvio, essendo decorso il termine perentorio per la proroga.
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indicato come norma che attribuisce al giudice competente la liquidazione delle spese nel regime del patrocinio a spese dello Stato.
escluso dalla Corte il suo richiamo al caso di soccombenza di un'amministrazione statale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché il processo risulta esente da contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve confrontarsi con la specifica censura sollevata dalla difesa e non può fondare la decisione su un profilo diverso da quello effettivamente dedotto.
- Se la deduzione difensiva riguarda la necessità di un nuovo provvedimento di espulsione quale presupposto del trattenimento, il giudice deve verificare tale presupposto, non limitarsi a dichiarare precluso il sindacato sull'espulsione già adottata.
- Quando il provvedimento impugnato non si misura con la concreta eccezione proposta, la motivazione è incongrua e può essere equiparata a motivazione apparente.
- In materia di trattenimento amministrativo dello straniero, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio se, per il decorso del termine perentorio, non residua spazio per una nuova decisione conforme a diritto.
- Il principio della ragione più liquida consente di decidere il ricorso sulla censura assorbente, senza esaminare ulteriori motivi.
- Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in caso di vittoria contro un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue il regime speciale degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, non già una condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 133 dello stesso decreto.
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