Cassazione Civile, Ordinanza n. 16197/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di un soggetto indicato come figlio a carico di un soggetto già riconosciuto vittima del dovere, dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 243/2006, con condanna dell'Amministrazione al pagamento degli importi dalla domanda amministrativa oltre interessi. Il Ministero ha impugnato la sentenza d'appello con due censure: da un lato ha denunciato nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sulla domanda, asseritamente riproposta in appello, di accertamento della spettanza della speciale elargizione anche nei confronti di altre due persone indicate come aventi diritto; dall'altro ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, l. n. 302/1990, sostenendo che la rivalutazione annuale degli assegni vitalizi prevista da tale norma avrebbe natura speciale e impedirebbe la liquidazione degli interessi legali sui benefici assistenziali dovuti alle vittime del dovere, in rapporto alla disciplina generale dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché il ricorso non consentiva di comprendere adeguatamente il contenuto dell'appello, la portata dell'eccezione di prescrizione, il regime di prescrizione invocato e la posizione delle ulteriori soggette indicate come beneficiarie. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che l'art. 8 l. n. 302/1990 disciplina la rivalutazione degli importi dovuti in via ordinaria, mentre l'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 opera per l'inadempimento o il ritardo nel pagamento: le due norme hanno presupposti applicativi diversi e quindi non entrano in un conflitto risolvibile con il principio di specialità. Il ricorso è stato complessivamente rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la parziale novità della questione posta dal secondo motivo; nessuna statuizione è stata resa sull'ulteriore contributo unificato perché l'Amministrazione dello Stato è esentata dal relativo pagamento in regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
È richiamato come fonte dei benefici economici riconosciuti ai familiari del soggetto vittima del dovere.
È la norma che regola la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Prevede la rivalutazione automatica annuale degli assegni vitalizi e la rivalutazione delle elargizioni con i criteri del comma 1 alla data della corresponsione; la Corte lo interpreta come norma sulla quantificazione dell'importo dovuto in via ordinaria, non sulla mora o sull'inadempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È considerata disciplina applicabile al caso di inadempimento o ritardo nel pagamento di prestazioni dovute, non alla determinazione dell'importo in caso di tempestivo adempimento.
È richiamato per affermare il principio di specialità, operante in generale nell'ordinamento quando più norme sembrino disciplinare la stessa classe di fatti.
Non è espressamente applicato in motivazione, ma la sentenza richiama l'autosufficienza del ricorso e la necessità di chiarire i fatti e il contenuto degli atti richiamati.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve consentire, in modo autosufficiente, di comprendere il contenuto dell'atto di gravame e la portata della censura; se dal ricorso non è possibile ricostruire con precisione la domanda o l'eccezione asseritamente non esaminata, il motivo è inammissibile.
- Il principio di autosufficienza del ricorso non va applicato in modo eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il contenuto degli atti processuali rilevanti sia chiaramente desumibile dal ricorso stesso.
- Il principio di specialità opera solo quando le norme poste a confronto disciplinino la medesima classe di fattispecie; non può essere invocato per escludere l'applicazione di una norma che regola la quantificazione del dovuto in adempimento tempestivo, quando l'altra disciplina riguarda invece gli effetti del ritardo o dell'inadempimento.
- La rivalutazione automatica di assegni ed elargizioni assistenziali e la disciplina degli interessi per il ritardo nel pagamento attengono a presupposti diversi e possono coesistere senza reciproca esclusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16028/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16029/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16031/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16043/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16051/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →