Parere n. 1134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla signora Francesca Adamo contro l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per l’annullamento: a) del bando di avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dall’ Università degli Studi di Roma “Sapienza” in data 30 giugno 2022; b) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata pubblicato dall’ Università degli Studi di Roma “Sapienza” in data 12 ottobre 2022; c) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata pubblicato dall’ Università degli Studi di Roma “Sapienza” in data 14 ottobre 2022; d) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all’accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato, ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati; e) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1° agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati; f) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati; g) del verbale del 1° agosto 2022 della Commissione; h) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito; i) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; l) del riscontro del 16 dicembre 2022 anche nella parte in cui si legge “La S.V. è stata inserita nella graduatoria relativa all’iscrizione al 3° anno di corso perché nell’a.a. 2020-2021 era iscritta al 2° anno e quindi per continuità tra gli anni di iscrizione nell’a.a. corrente non può che essere iscritta al 3° anno di corso. In Sapienza inoltre non è possibile iscriversi come ripetenti di un anno già frequentato”; m) del mancato riscontro al ricorso gerarchico avanzato dall’istante; n) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il bando, le graduatorie e gli atti della procedura per l'iscrizione a anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022/2023.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, iscritta al terzo anno di Medicina presso un ateneo albanese collegato all'Università di Roma Tor Vergata, ha chiesto il trasferimento al secondo anno del corso di Medicina in italiano presso il polo Sant'Andrea dell'Università La Sapienza. È stata invece inserita nella graduatoria relativa al terzo anno, senza collocazione utile, sulla base del riconoscimento di sei esami su dieci, 58 CFU e dell'indicazione del mancato superamento del test. Ha impugnato il bando, le graduatorie, i verbali della commissione, gli atti degli organi accademici, i riscontri sull'accesso e il mancato riscontro al ricorso gerarchico, deducendo violazione della legge n. 264/1999, del bando, dei principi di merito, par condicio, imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, nonché degli artt. 3, 33, 34, 41 e 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza dei criteri di valutazione. Ha chiesto anche tutela cautelare, ammissione con riserva, rivalutazione della domanda, accesso alla documentazione dei candidati e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato e l'Ateneo ha segnalato la proposizione di un ulteriore ricorso straordinario contro una graduatoria successiva, asseritamente sostitutiva di quelle impugnate.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e, senza pregiudicare le questioni di rito e di merito, ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero dovrà acquisire e trasmettere il successivo ricorso straordinario notificato il 6 febbraio 2023, corredato da una relazione puntuale sui relativi motivi; Ministero e Università dovranno controdedurre analiticamente sulle singole censure del ricorso in esame, con particolare riguardo alla mancata verbalizzazione delle valutazioni della commissione; dovranno chiarire l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999 alla luce della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015; dovranno infine spiegare le ragioni, di fatto e di diritto, per cui non è stato riconosciuto il test di ingresso sostenuto dalla ricorrente presso l'ateneo albanese nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni, previamente partecipata alla ricorrente per eventuali osservazioni.
Osservazioni
Ricorso successivo del 6 febbraio 2023
Occorre acquisire il secondo ricorso straordinario proposto dalla ricorrente contro la graduatoria del 30 gennaio 2023, asseritamente sostitutiva delle graduatorie del 12 e 14 ottobre 2022, insieme a una relazione istruttoria che controdeduca analiticamente sui singoli motivi.
Controdeduzioni sulle censure e verbalizzazione
Il Ministero e l'Università devono fornire controdeduzioni puntuali ed esaustive su ciascuna censura, chiarendo in particolare la mancata verbalizzazione delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice.
Applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999
Devono essere chiarite le modalità con cui l'Ateneo ha applicato l'art. 4 della legge n. 264/1999, tenendo conto dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1 del 28 gennaio 2015.
Riconoscimento del test di ingresso sostenuto presso l'ateneo albanese
Devono essere precisati i motivi ostativi, nel quadro ordinamentale vigente all'epoca dei fatti, al riconoscimento del superamento del test di ingresso sostenuto dalla ricorrente presso l'Università cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”, in rapporto di collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere è reso nella fase consultiva senza definire ancora il merito.
La Sezione richiede di verificare come la disposizione sia stata applicata nella procedura di trasferimento e di iscrizione ad anni successivi al primo, alla luce della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2015.
È richiamata dalla ricorrente con riguardo alla disciplina degli accessi ai corsi universitari e ai criteri della procedura.
È invocato in relazione al difetto di motivazione degli atti impugnati.
È richiamata in relazione alla trasparenza, all'istruttoria e alla motivazione dell'azione amministrativa.
È stato invocato per ottenere l'ostensione della documentazione relativa alla procedura; il Ministero ne ha contestato l'ammissibilità nel ricorso straordinario.
art. 1, par. 2, TUE
È richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di libera circolazione.
art. 21 TFUE
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla libera circolazione delle persone.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015
La Sezione ne richiede l'utilizzo quale parametro per verificare la corretta applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999.
Massime di principio
- Quando, nel corso dell'esame di un ricorso straordinario, emergano atti successivi potenzialmente sostitutivi di quelli impugnati, l'amministrazione deve acquisirli e chiarire puntualmente il loro rapporto con l'oggetto del giudizio prima che il ricorso possa essere deciso.
- La mancata o insufficiente verbalizzazione delle valutazioni compiute da una commissione esaminatrice richiede un'accertamento istruttorio specifico, poiché incide sulla verificabilità del procedimento, sulla motivazione e sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
- Nei procedimenti di trasferimento e iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi universitari a numero programmato, l'applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 264/1999 deve essere verificata alla luce dei principi interpretativi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
- Quando un candidato abbia sostenuto un test di ingresso presso un ateneo straniero in un contesto di collaborazione con un'università italiana, l'amministrazione deve esplicitare le ragioni normative e fattuali che impediscono, se del caso, il riconoscimento di tale prova.
- Prima di decidere un ricorso straordinario non maturo, l'amministrazione referente deve acquisire gli elementi mancanti e sottoporre la relazione integrativa alla parte interessata per consentirle di formulare osservazioni.
Ricorso straordinario sulla procedura di trasferimento a Medicina
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una studentessa contro l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con riferimento al bando e agli atti della procedura per l'iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022/2023. La Sezione Prima ha ritenuto l'affare non ancora maturo per la decisione.
Fatti e atti impugnati
La ricorrente, iscritta al terzo anno di Medicina presso un ateneo albanese collegato all'Università di Roma Tor Vergata, aveva chiesto il trasferimento al secondo anno del corso di Medicina in italiano presso il polo Sant'Andrea della Sapienza, dove erano stati banditi 24 posti.
Nella graduatoria del 12 ottobre 2022, poi sospesa e ripubblicata il 14 ottobre, la ricorrente era stata inserita nella graduatoria relativa al terzo anno, anziché in quella relativa al secondo anno richiesto. La graduatoria indicava il riconoscimento di sei esami su dieci, 58 CFU, una percentuale di esami sostenuti del 60% e il mancato superamento del test di ingresso.
Sono stati impugnati il bando, le graduatorie, i verbali della commissione e degli organi accademici, i riscontri sull'accesso, il provvedimento relativo all'inquadramento al terzo anno, il mancato riscontro al ricorso gerarchico e gli ulteriori atti connessi.
Motivi dedotti
La ricorrente ha contestato la procedura sotto diversi profili, tra cui:
- violazione della legge n. 264/1999 e del bando;
- violazione dei principi di merito, par condicio, imparzialità e buona amministrazione;
- violazione degli artt. 3, 33, 34, 41 e 97 Cost.;
- travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
- illogicità e irragionevolezza dei criteri di valutazione;
- mancata verbalizzazione delle valutazioni della commissione;
- violazione della trasparenza dell'azione amministrativa;
- mancato riconoscimento del test di ingresso sostenuto presso l'ateneo albanese.
È stata inoltre chiesta la tutela cautelare, l'iscrizione con riserva al secondo anno anche in sovrannumero o, in subordine, la rivalutazione della domanda, nonché l'ostensione della documentazione relativa alla procedura.
Eccezioni dell'amministrazione
Il Ministero ha eccepito la mancata notifica ad almeno un controinteressato e ha rilevato l'estraneità o l'inammissibilità della domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. nel procedimento per ricorso straordinario. Ha inoltre riferito che l'Università avrebbe ritirato in autotutela la prima graduatoria e prodotto documentazione relativa al riesame.
L'Università ha segnalato la proposizione, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore ricorso straordinario notificato il 6 febbraio 2023 contro la graduatoria del 30 gennaio 2023, ritenuta sostitutiva delle graduatorie impugnate nel presente procedimento.
Ragioni dell'interlocutorietà
La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi prima di affrontare le questioni di rito e di merito. In particolare, non risultano sufficienti le informazioni sul rapporto tra il presente ricorso e il successivo ricorso straordinario, né le controdeduzioni rese dall'amministrazione sulle singole censure.
Particolare rilievo è attribuito alla mancata verbalizzazione delle valutazioni della commissione, alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999 e alle ragioni per cui non è stato riconosciuto il test di ingresso sostenuto dalla ricorrente presso l'ateneo albanese.
Adempimenti istruttori
Il Ministero, acquisiti dall'Università gli elementi di fatto e di diritto necessari, dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione integrativa che:
- acquisisca il successivo ricorso straordinario e una relazione analitica sui suoi motivi;
- controdeduca puntualmente su tutte le censure del ricorso in esame;
- chiarisca la mancata verbalizzazione delle valutazioni della commissione;
- illustri l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999 alla luce dell'Adunanza plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015;
- spieghi i motivi ostativi al riconoscimento del test sostenuto presso l'ateneo albanese.
La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere concesso un congruo termine per eventuali osservazioni.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha disposto gli adempimenti istruttori senza pronunciarsi, allo stato, sull'ammissibilità, sulla procedibilità, sulla fondatezza delle censure, sulla domanda cautelare o sulla richiesta di accesso. Ogni questione di rito e di merito è stata espressamente lasciata impregiudicata.
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