Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26742/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione e successiva cancellazione di una società, all’esito della quale una ex dipendente, titolare di un credito privilegiato non soddisfatto, ha agito per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della liquidatrice, deducendo che il proprio credito era stato pretermesso nel bilancio finale di liquidazione e che sarebbero stati effettuati pagamenti preferenziali ad altri creditori, in violazione della par condicio creditorum. In primo grado la domanda era stata respinta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha condannato la liquidatrice al pagamento del credito. La ricorrente per cassazione ha proposto più motivi: ha lamentato, anzitutto, che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su fatti e documenti allegati solo dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, sostenendo che ciò integrasse un mutamento tardivo della causa petendi e la violazione degli artt. 183, 345 e 112 c.p.c.; ha poi censurato l’omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità e sulle richieste istruttorie; ha quindi dedotto che l’azione contro il liquidatore, avendo natura aquiliana, imponesse al creditore di provare integralmente la responsabilità e, in particolare, l’esistenza di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito; ha infine contestato la ripartizione dell’onere probatorio e lamentato omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, che vi fosse omessa pronuncia su una questione meramente processuale, osservando che il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito e non anche le questioni processuali. Ha poi ritenuto infondato il motivo con cui si denunciava un mutamento della domanda, chiarendo che l’allegazione, in appello, dell’illecita preferenza di riparto non aveva modificato la domanda risarcitoria originaria, ma aveva soltanto introdotto ulteriori elementi a sostegno della medesima causa petendi. Infine, ha respinto le doglianze sull’onere della prova: ha affermato che grava sul liquidatore dimostrare la corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e il rispetto della par condicio creditorum, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché le modalità della liquidazione, i pagamenti eseguiti e la documentazione contabile sono nella sfera di disponibilità del liquidatore e non del creditore. Nel caso concreto la liquidatrice non aveva prodotto i libri sociali e contabili, né aveva indicato dove fossero conservati, impedendo il controllo del creditore; pertanto la decisione d’appello è stata confermata. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    comma 6 n. 1; comma 2 n. 2

    le preclusioni istruttorie non consentono di introdurre tardivamente nuovi fatti costitutivi della domanda, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le ulteriori allegazioni non avessero mutato la causa petendi.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la tardività delle nuove allegazioni in appello; la Corte ha escluso che vi fosse una vera nuova domanda o eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non si configura per il mancato esame di una questione puramente processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne accolga la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme denunciate per la valutazione delle prove; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme denunciate per la valutazione delle prove; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 2043 c.c.

    l’azione nei confronti del liquidatore viene considerata di natura aquiliana, ma ciò non esonera il liquidatore dall’onere di provare la corretta gestione della liquidazione secondo vicinanza della prova.

  • art. 2489 c.c.

    richiamato come fonte dei doveri del liquidatore nella fase di liquidazione.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato quale base dell’azione di responsabilità contro il liquidatore per il mancato soddisfacimento del credito sociale.

  • art. 2424 c.c.

    richiamato tra le norme denunciate nel terzo motivo, senza specifica applicazione autonoma nel ragionamento decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte applica il principio di vicinanza della prova: l’onere di dimostrare la regolare e fedele esecuzione delle operazioni di liquidazione grava sul liquidatore, che ha la disponibilità della documentazione e delle informazioni rilevanti.

  • art. 2741 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello e valorizzato come criterio di gestione liquidatoria conforme alla par condicio creditorum.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità contro il liquidatore di società, il creditore deve allegare l’esistenza del proprio credito, la sua pretermissione e il danno derivante dalla condotta liquidatoria; tuttavia, le concrete modalità di svolgimento della liquidazione, i pagamenti effettuati, la graduazione dei crediti e la documentazione contabile sono circostanze che rientrano nella sfera di disponibilità del liquidatore, il quale può e deve provarle.
  • Il principio di vicinanza della prova comporta che l’onere di dimostrare di avere correttamente ricostruito il passivo sociale e di avere rispettato la par condicio creditorum gravi sul liquidatore, non sul creditore estraneo alle operazioni di liquidazione.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice non esamini una questione soltanto processuale, perché tale vizio riguarda le domande e le eccezioni di merito.
  • La deduzione di ulteriori fatti a supporto della medesima pretesa risarcitoria non integra, di per sé, mutamento della domanda quando restano invariati il petitum e la causa petendi e si tratta soltanto di specificazioni rilevanti ai fini probatori.
  • In mancanza di produzione dei libri sociali e contabili, o di idonea indicazione della loro conservazione, il liquidatore può essere ritenuto inadempiente all’onere probatorio sulla regolarità della liquidazione e sulla correttezza del riparto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PAInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.